Cassazione Civile, Ordinanza n. 41781/2021 del 28/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'inadempimento di un mutuo fondiario-edilizio contratto per finanziare la costruzione di immobili da destinare ad abitazione di categorie svantaggiate. A garanzia del finanziamento era stata concessa ipoteca sulla superficie attribuita dal Comune al mutuatario per finalità edificatorie. Dopo il mancato pagamento delle rate, la banca aveva avviato esecuzione immobiliare; il Comune, quale concedente del suolo in diritto di superficie, aveva proposto opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. e, contestualmente, chiesto la risoluzione del preliminare di vendita relativo agli immobili da realizzare. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione di terzo e dichiarato risolto il preliminare per la mancata libertà dei beni al momento della consegna. La Corte d'appello aveva confermato integralmente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., della domanda di riliquidazione degli interessi pretesi dalla banca entro la soglia antiusura; 2) violazione dell'art. 1363 c.c. per omessa interpretazione coordinata delle clausole contrattuali, con riguardo ai capi contro il Comune; 3) violazione dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente un obbligo inesistente di dichiarare iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che non vi era stata omissione di pronuncia, poiché la sentenza impugnata aveva affermato che in primo grado non era stata proposta alcuna domanda di rideterminazione degli interessi; inoltre il ricorrente non aveva indicato quale fatto decisivo sarebbe stato omesso e il motivo difettava di specificità anche per la mancata compiuta esposizione dei fatti relativi alla pretesa usurarietà. Quanto ai motivi contro il Comune, la Corte li ha ritenuti inammissibili perché prospettavano una lettura apodittica delle clausole contrattuali e miravano, in sostanza, a ottenere un diverso apprezzamento del contenuto negoziale, non consentito in sede di legittimità; ha ribadito che l'interpretazione del contratto è compito del giudice di merito ed è sindacabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizi logici specificamente dedotti. Il ricorso è stato quindi respinto per inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese in favore di entrambe le parti resistenti e con atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
l'omesso esame è configurabile solo se il ricorrente indica un fatto storico decisivo non esaminato; non basta lamentare una omessa pronuncia inesistente o contestare la ricostruzione del merito.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
il ricorso deve contenere una chiara e completa esposizione del fatto sostanziale e processuale; la mancata specifica narrazione dei fatti comporta inammissibilità.
la censura sulla violazione dei criteri interpretativi è ammissibile solo se si indica puntualmente come il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentito proporre una diversa lettura del contratto.
le clausole vanno interpretate le une per mezzo delle altre, ma la doglianza in cassazione deve denunciare una reale violazione del canone ermeneutico e non una mera rilettura del testo negoziale.
è richiamata come base dell'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dal soggetto che rivendicava un proprio diritto sul bene pignorato.
è la norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è il parametro richiamato per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, specificamente individuato; non è sufficiente dedurre che il giudice abbia deciso in modo difforme dalle aspettative della parte.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione del fatto sostanziale e processuale: la mancanza di tale requisito di specificità può determinare l'inammissibilità dell'intero ricorso.
- Le censure in tema di interpretazione del contratto non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del testo negoziale; in cassazione è necessario denunciare la violazione di specifici canoni ermeneutici o un vizio logico della motivazione.
- Quando una clausola contrattuale è suscettibile di più letture, la scelta interpretativa del giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché la parte ne proponga una diversa o ritenga la propria preferibile.
- La Corte di cassazione non procede al riesame del merito sotto le vesti della violazione di legge o del vizio motivazionale, se la doglianza mira in realtà a sostituire una diversa ricostruzione fattuale o contrattuale a quella compiuta dal giudice di merito.
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