Cassazione Civile, Ordinanza n. 17326/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia trae origine da un credito professionale vantato nei confronti di una società poi ammessa a concordato preventivo con cessione dei beni. Il creditore notificava dapprima un primo atto di precetto in forza di un'ordinanza del Tribunale di Catanzaro; la società proponeva opposizione, respinta dal Tribunale di Roma, e l'appello veniva dichiarato inammissibile. Successivamente il creditore notificava un secondo precetto, fondato sia sulla medesima ordinanza sia sulla sentenza che aveva rigettato la prima opposizione. La società proponeva nuova opposizione deducendo: la nullità dell'azione esecutiva per violazione degli artt. 168 e 184 l. fall.; la litispendenza o continenza rispetto al primo giudizio ancora pendente in appello; l'irrilevanza del secondo precetto perché basato anche sulla precedente sentenza; il parziale pagamento intervenuto nell'esecuzione del concordato. In cassazione la società articolava due motivi: 1) violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. e degli artt. 182 e 184 l. fall., per non avere rilevato la mancata partecipazione del liquidatore giudiziale nominato in sede di omologa del concordato, asseritamente parte necessaria nel giudizio di opposizione a precetto; 2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere attribuito efficacia di giudicato alla sentenza resa sulla prima opposizione e per non avere esaminato le eccezioni relative all'inammissibilità dell'esecuzione individuale alla luce del concordato preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale ha legittimazione processuale solo nelle controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, non anche nelle cause di accertamento del credito o di opposizione a precetto, ancorché potenzialmente rilevanti sul riparto; pertanto non sussisteva litisconsorzio necessario né necessità di integrazione del contraddittorio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la decisione di merito si fondava anche su una autonoma ratio decidendi non censurata: i pagamenti parziali richiamati dalla società erano successivi alla notificazione del secondo precetto e quindi comunque inidonei a determinarne l'illegittimità. In conseguenza del rigetto, la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per respingere l'istanza di riunione in mancanza dei presupposti.
Escluso il litisconsorzio necessario del liquidatore giudiziale nelle controversie di accertamento del credito o opposizione a precetto.
Invocato dal ricorrente per la dedotta pretermissione di parte necessaria, ma la censura è stata respinta.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla nomina del liquidatore giudiziale nel concordato con cessione dei beni.
Invocato per sostenere la nullità/inammissibilità dell'azione esecutiva individuale durante il concordato.
Richiamato per contestare l'efficacia di giudicato attribuita alla sentenza sulla prima opposizione.
Richiamato per contestare il passaggio in giudicato della decisione resa sulla prima opposizione.
Menzionato in relazione all'inefficacia del primo precetto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il deposito di memorie.
Esclusa la rimessione alle Sezioni Unite perché il contrasto giurisprudenziale è stato ritenuto diacronico e superato da sopravvenute modifiche legislative.
Richiamato solo per distinguere il diverso caso dell'opposizione di terzo all'esecuzione.
Applicato per la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il liquidatore giudiziale ha legittimazione processuale limitata alle controversie che attengono alle operazioni liquidatorie e distributive; nelle cause di accertamento del credito o di opposizione a precetto la legittimazione passiva resta in capo al debitore, senza litisconsorzio necessario del liquidatore.
- La sopravvenuta omologazione del concordato non impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale quando la lite riguarda l'accertamento o la condanna al pagamento di un debito, anche se la decisione possa riflettersi sul riparto finale.
- Quando la decisione impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura tutte le rationes, per sopravvenuto difetto di interesse.
- Un pagamento effettuato dopo la notificazione del precetto non è idoneo, di regola, a rendere illegittima l'azione esecutiva fondata su quel precetto.
- Il contrasto giurisprudenziale non va rimesso alle Sezioni Unite quando è solo diacronico e dipende da un'evoluzione normativa che ha reso attuale l'orientamento più recente.
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