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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17569/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Seferi ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Bologna che aveva rigettato la sua richiesta di accertamento della "collaborazione impossibile o inesigibile" in relazione a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 31/10/2022, n.162 (questione di disciplina intertemporale). Lamentava violazione del combinato disposto degli artt. 58-ter e 4-bis della L. 26/07/1975, n.354 (ordinamento penitenziario) in relazione alla disciplina transitoria (art. 3, comma 2, L. 30/12/2022, n.162) e censurava la motivazione del Tribunale circa l'inesigibilità della collaborazione, deducendo che il suo ruolo "gregario" e la sua sudditanza rispetto allo zio rendevano la collaborazione effettivamente impossibile o inutile.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittime e prive di vizi logico-giuridici le argomentazioni del Tribunale di sorveglianza che: (i) ha accertato, anche alla luce delle sentenze di primo e secondo grado, la responsabilità per il reato associativo ex art. 74 DPR 9/10/1990, n.309; (ii) ha escluso che la posizione "gregaria" dei familiari implichi necessariamente una minore partecipazione o l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.; (iii) ha riscontrato elementi (quantitativi di droga, rapporti con clienti importanti) che dimostrano un ruolo operativo significativo di Seferi, rendendo possibile ed esigibile una collaborazione quanto ai reati cd. satellite, mentre la collaborazione poteva essere ritenuta inutile solo con riferimento al reato associativo pienamente accertato. Per queste ragioni il ricorso è stato giudicato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), artt. 58-ter e 4-bis

    Il ricorrente invocava il combinato disposto per sostenere l'inesigibilità della collaborazione; la Corte ha valutato la questione ma ha ritenuto che, rispetto ai fatti associativi e ai fatti di cessione accertati, non emergesse l'impossibilità della collaborazione per i reati satellite, pur potendo ritenersi inutile la collaborazione solo per il delitto associativo già integralmente accertato.

  • Legge 30 dicembre 2022, n. 162, art. 3 comma 2 (disposizione transitoria)

    La disposizione transitoria è stata considerata nel valutare l'efficacia nel tempo della disciplina sulla collaborazione; nondimeno la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza si fosse adeguatamente confrontata con la disciplina intertemporale e con le risultanze processuali.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti)

    Il delitto associativo è stato ritenuto pienamente accertato in primo e secondo grado; per tale reato la Corte ha condiviso l'idea che la collaborazione potesse essere inutile, perché i partecipi e le modalità erano già integralmente ricostruite.

  • Codice penale, art. 114

    La Corte d'appello aveva escluso l'automatica applicabilità dell'attenuante ex art. 114 c.p. per la mera posizione "gregaria", ritenendo che il ruolo subalterno non escluda una partecipazione significativa; la Corte di legittimità ha richiamato e confermato tale criterio nel giudicare la fondatezza delle argomentazioni del Tribunale di sorveglianza.

Massime di principio

  • Se, rispetto a un reato associativo, i giudici di merito hanno già accertato compiutamente partecipanti e modalità operative, la collaborazione può essere considerata inutile specificamente per quel reato, ma ciò non esclude che sia ancora richiesta o utile per reati "satellite" non completamente accertati.
  • La qualifica di "gregario" o la condizione di sudditanza non comportano automaticamente l'impossibilità di collaborare né l'automatica applicazione di attenuanti: il giudice valuta il contributo effettivo e gli elementi probatori (quantitativi, rapporti con clienti, fiducia operativa).
  • Perché un ricorso sia ammesso in Cassazione è necessario confrontarsi in modo specifico e motivato con le argomentazioni del giudice di merito; la mera reiterazione di censure già esaminate e nutrire contestazioni di fatto senza demolire la motivazione sottostante può determinare l'inammissibilità.
  • La determinazione sull'esigibilità della collaborazione è particolare e valutata caso per caso: elementi come il ruolo operativo, la quantità di stupefacente gestita e il rapporto con i clienti sono considerati indicatori rilevanti della capacità di fornire informazioni utili.
  • In ipotesi di disciplina intertemporale (modifiche legislative intervenute dopo i fatti), il giudice verifica l'applicabilità della nuova norma secondo le regole transitorie; l'argomentazione deve mostrare concretamente come la nuova disciplina cambi l'apprezzamento della posizione del collaborante.

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