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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04067/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

Due fratelli avevano convenuto in giudizio la sorella chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di opere abusive realizzate all’interno di un fabbricato, deducendo la violazione delle distanze legali tra costruzioni e l’occupazione di parte del cortile comune, con richiesta di riduzione in pristino e risarcimento del danno. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello, in parziale riforma, aveva invece condannato la convenuta all’abbattimento e alla riduzione in pristino del vano lavanderia ricavato mediante ampliamento del preesistente locale deposito sul cortile comune e delle opere che avevano causato la parziale occlusione di un finestrone della cassa scala. In Cassazione la soccombente deduceva, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la domanda di ripristino relativa al finestrone non fosse stata proposta dagli attori; dall’altro la violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello, poiché nel gravame non sarebbe stata formulata una specifica censura sulla questione del finestrone. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati, osservando che la domanda di ripristino del cortile e della luce/areazione del vano scala era già compresa nel petitum e che l’occlusione del finestrone costituiva una conseguenza dell’ampliamento abusivo del locale deposito e dell’occupazione del cortile comune, questione ritualmente devoluta in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati sia il motivo di ultrapetizione sia quello relativo alla specificità dell’appello. Ha confermato la decisione della Corte d’appello che aveva ordinato la riduzione in pristino delle opere realizzate sul cortile comune e di quelle incidenti sulla funzionalità del finestrone della cassa scala. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il vizio di ultrapetizione sussiste solo quando il giudice attribuisca un bene diverso o più ampio di quello domandato, pronunciando oltre i limiti della domanda o su questioni non dedotte e non rilevabili d’ufficio; nel caso concreto la statuizione di ripristino è stata ritenuta interna al petitum.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare la nullità della sentenza o del procedimento derivante dal lamentato vizio processuale.

  • art. 342 c.p.c.

    L’atto di appello è ammissibile quando consenta di individuare con chiarezza il punto sottoposto a riesame, in fatto e in diritto, mettendo il giudice in condizione di cogliere natura, portata e senso della critica.

  • art. 1102 c.c.

    Nell’uso delle parti comuni l’intervento che comporti occupazione del cortile e alteri la destinazione normale di luce, aria e accesso può essere dichiarato illegittimo, con conseguente ordine di riduzione in pristino.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Non vi è ultrapetizione quando la condanna disposta dal giudice costituisce una mera conseguenza, logicamente e giuridicamente inclusa, della domanda di ripristino già proposta e del fatto costitutivo dedotto in giudizio.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’appello, non è necessaria una reiterazione atomistica di ogni singola conseguenza del fatto contestato, purché l’atto individui chiaramente il capo della decisione impugnato e consenta al giudice di comprendere la critica in fatto e in diritto.
  • L’occupazione di una parte del cortile comune per realizzare o ampliare locali privati è illegittima se altera l’uso consentito della cosa comune ex art. 1102 c.c. e compromette la funzione di luce e aria di aperture prospicienti.
  • Quando l’opera edilizia contestata è unitaria e le singole conseguenze pregiudizievoli derivano dallo stesso ampliamento abusivo, il giudice può ordinare la riduzione in pristino anche rispetto agli effetti ulteriori non menzionati in modo separato, purché già ricompresi nella domanda sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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