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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02131/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un credito professionale azionato in via monitoria da due avvocati per l'attività stragiudiziale svolta in favore di una società: studio e predisposizione di un contratto "normativo" collegato alla futura costituzione di una associazione temporanea di imprese e alla successiva gara per la realizzazione e gestione di un parcheggio sotterraneo. In primo grado fu riconosciuto il credito al solo avvocato rimasto legittimato, e in appello fu inizialmente confermata una liquidazione molto contenuta. Con precedente ricorso per cassazione fu affermato il principio secondo cui il valore indeterminabile della controversia rileva solo se la pretesa non sia traducibile in termini pecuniari in modo obiettivo al momento della domanda o della prestazione. In sede di rinvio la Corte d'appello ha ritenuto determinabile il valore della pratica e ha liquidato il compenso in misura molto più elevata. La società ha quindi proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita formazione di giudicato interno sulla liquidazione secondo i minimi tariffari; 2) omesso esame di fatto decisivo e violazione del principio di diritto enunciato in cassazione, sostenendo che il giudice di rinvio avesse valorizzato elementi futuri, incerti ed estranei alla domanda originaria (investimenti, possibile aggiudicazione, sviluppi successivi) e avesse aderito acriticamente alla CTU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la violazione del giudicato interno, osservando che la questione della determinazione concreta degli onorari era stata devoluta al giudice di appello e che, in base all'effetto devolutivo, era legittimo procedere a una liquidazione secondo i valori medi. Sul secondo motivo ha ritenuto che la censura, formulata come omesso esame di fatto decisivo, in realtà mirasse a una diversa valutazione delle risultanze tecniche e degli atti, quindi non deduceva un vero vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; ha inoltre affermato che il giudice di rinvio si era correttamente uniformato al principio di diritto sulla determinabilità obiettiva del valore della pratica, considerando gli elementi economici intrinseci all'accordo e alla prestazione professionale, ivi compresa la fase di promozione, realizzazione e gestione dell'opera. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma ciò non impedisce la valutazione delle questioni devolute nei limiti della domanda e dei motivi di appello.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno si forma solo sui capi non devoluti o non censurati; se la questione è riaperta dall'impugnazione, non opera preclusione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La violazione di legge è esclusa quando la censura mira in realtà a contestare la valutazione di merito compiuta dal giudice di rinvio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la semplice critica alla motivazione o alla valutazione delle deduzioni difensive e della consulenza tecnica.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per la decisione accelerata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, l'effetto devolutivo consente al giudice di riesaminare la questione impugnata e di fondare la decisione su ragioni giuridiche anche diverse da quelle prospettate dall'appellante, purché resti entro il thema decidendum devoluto.
  • Il giudicato interno si forma solo sulla minima unità logico-giuridica non investita dall'impugnazione; se la statuizione è riaperta anche solo su un elemento della sequenza fatto-norma-effetto, la cognizione si estende all'intero capo.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo quando sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, non quando il ricorrente si limiti a criticare la valutazione delle prove, della CTU o delle deduzioni difensive.
  • In tema di compensi professionali, il valore della prestazione è indeterminabile solo quando la pretesa non sia oggettivamente traducibile in termini economici al momento della domanda o dell'esecuzione della prestazione; non rilevano, di per sé, le incertezze fisiologiche sul successivo sviluppo dell'operazione negoziale se queste erano già previste e regolamentate nel contratto.
  • Nel determinare il valore della pratica professionale possono essere considerati gli elementi economici strutturali dell'operazione negoziale oggetto dell'incarico, inclusi quelli relativi alla fase di promozione, realizzazione e gestione, se intrinsecamente connessi alla prestazione resa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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