Sentenza n. 1340/2026 - Milano, Sezione 3
per l’accertamento dell’illegittimità del tacito diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 14 agosto 2025 con la quale si chiedeva di accedere a tutti gli atti ed i documenti relativi al procedimento di stipula del contratto di soggiorno e per la condanna dell’amministrazione a consentire l’accesso mediante l'invio telematico a mezzo pec ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 184/2006 dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: tacito diniego asseritamente formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di stipula del contratto di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino tunisino destinatario di un nulla osta al lavoro subordinato richiesto da un datore di lavoro, ha impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a. il tacito diniego relativo all'istanza di accesso del 14 agosto 2025, avente ad oggetto tutti gli atti e documenti del procedimento di stipula del contratto di soggiorno. Dopo l'ingresso in Italia, il ricorrente non era riuscito a contattare il datore di lavoro e aveva chiesto anche la convocazione propria e del datore presso lo Sportello Unico Immigrazione. La Prefettura, il 25 agosto 2025, aveva accolto l'istanza e trasmesso il riepilogo della domanda di nulla osta e i documenti allegati al portale Ali/Spi 2.0, precisando che le parti erano state convocate per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ma non si erano presentate. Il ricorrente ha ritenuto incompleta la documentazione, lamentando la mancata trasmissione delle comunicazioni del datore alla Prefettura, delle comunicazioni della Prefettura al datore e delle relative notificazioni. Ha quindi proposto ricorso sostenendo che, a fronte di una risposta solo parziale, avrebbe dovuto attendere la formazione del silenzio-rifiuto il 13 settembre 2025. Il Ministero ha eccepito la tardività del ricorso. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'istanza di accesso era stata presentata dal legale in nome del ricorrente senza procura speciale, con conseguente inammissibilità dell'istanza stessa. Il successivo riesame davanti alla Commissione per l'accesso, proposto il 13 ottobre 2025 secondo la ricostruzione dei fatti, è stato dichiarato irricevibile dalla Commissione per tardività.
La decisione
Il TAR ha dichiarato irricevibile il ricorso ex art. 116 c.p.a. perché notificato il 12 dicembre 2025, oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla risposta espressa della Prefettura del 25 agosto 2025. La risposta amministrativa non è stata interpretata come interlocutoria o meramente parziale: l'Amministrazione aveva espressamente accolto l'istanza e dichiarato di trasmettere tutti i documenti presenti nel fascicolo amministrativo, senza elementi idonei a far ritenere che sarebbe seguita l'ostensione di ulteriore documentazione. Il ricorso sarebbe stato comunque tardivo anche assumendo come dies a quo il 13 settembre 2025, data indicata dal ricorrente per la formazione del silenzio-rifiuto. Il riesame davanti alla Commissione per l'accesso, essendo stato presentato tardivamente, non ha inciso sulla decorrenza né ha riaperto i termini per la tutela giurisdizionale; anche considerando la pendenza di tale istanza, il ricorso avrebbe dovuto essere proposto entro il 12 novembre 2025. Il Collegio ha inoltre rilevato l'inammissibilità dell'istanza di accesso perché presentata dal solo legale senza procura speciale. In conseguenza della palese irricevibilità del ricorso e dell'inammissibilità dell'istanza, ha revocato l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002 e ha dichiarato inammissibile l'istanza di liquidazione della parcella del difensore. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Norme richiamate
Il ricorso in materia di accesso deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione amministrativa o dalla formazione del silenzio, secondo il dies a quo individuabile nel caso concreto.
Il riesame davanti alla Commissione per l'accesso non consente di superare i termini di tutela quando l'istanza di riesame sia stata presentata tardivamente.
art. 136, comma 2, d.P.R. 115/2002
La sussistenza dei presupposti normativi consente la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; dalla revoca consegue l'inammissibilità della richiesta di liquidazione della parcella del difensore.
È richiamato dal ricorrente quale base della richiesta di trasmissione telematica dei documenti, ma non costituisce la ragione decisiva della pronuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accesso, una risposta espressa dell'amministrazione che dichiari l'accoglimento dell'istanza e trasmetta tutti i documenti indicati come presenti nel fascicolo esclude, in assenza di elementi contrari, la possibilità di attendere la successiva formazione del silenzio-rifiuto per differire la decorrenza del termine di impugnazione.
- Il ricorso ex art. 116 c.p.a. deve essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della risposta espressa dell'amministrazione; la qualificazione della risposta come parziale non consente di differire il dies a quo quando il suo tenore letterale evidenzi la conclusione del procedimento di accesso.
- Un'istanza di riesame davanti alla Commissione per l'accesso, se proposta tardivamente, non interrompe né riapre il termine per proporre il ricorso giurisdizionale in materia di accesso.
- L'istanza di accesso presentata da un legale in nome del titolare dell'interesse senza la necessaria procura speciale è inammissibile.
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