Cassazione Civile, Ordinanza n. 32835/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, con recupero a tassazione di IRES e IRAP nei confronti di una società che opera nel commercio di oggetti d'arte. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della società, ma in appello la CTR del Lazio ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo complessivamente inattendibile la contabilità della contribuente e legittimo il ricorso all'accertamento induttivo puro, con applicazione del regime forfettario del margine del 60% del prezzo di vendita previsto per gli oggetti d'arte. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 40 d.lgs. 546/1992, degli artt. 101, 156, 157 e 158 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la CTR avrebbe deciso nonostante la morte del difensore costituito della società, avvenuta in pendenza del giudizio d'appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 40 d.lgs. 546/1992, la morte del difensore incaricato determina l'interruzione del processo tributario; poiché il difensore della società era deceduto nel corso del giudizio di secondo grado, la CTR non avrebbe potuto decidere la causa senza previa prosecuzione del giudizio dopo l'interruzione. Ne è derivata la nullità della sentenza impugnata. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza in relazione e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame dell'appello dell'Ufficio e, se del caso, dell'appello incidentale della società, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
"Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: (...) b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'art. 12. 2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b"
La morte del difensore costituito in giudizio determina automaticamente l'interruzione del processo tributario, indipendentemente dalla conoscenza dell'evento da parte del giudice o delle altre parti.
artt. 101, 156, 157 e 158 c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente a fondamento della nullità della sentenza pronunciata nonostante l'interruzione del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità della decisione resa senza rispetto del contraddittorio dopo l'evento interruttivo.
art. 36, comma 5, d.l. n. 41/1995
La CTR lo aveva applicato per giustificare il regime forfettario del margine del 60% del prezzo di vendita per gli oggetti d'arte, in presenza di contabilità ritenuta inattendibile.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la morte, radiazione o sospensione del difensore costituito determina l'interruzione automatica del giudizio, con effetto ex lege dal momento dell'evento.
- L'interruzione del processo è posta a tutela della parte colpita dall'evento e opera indipendentemente dalla conoscenza che il giudice o le altre parti abbiano del fatto interruttivo.
- La sentenza resa nel giudizio interrotto è nulla e può essere impugnata dalla sola parte pregiudicata dall'evento interruttivo.
- In presenza di interruzione non dichiarata, il giudice del merito non può definire la controversia prima della regolare prosecuzione del processo.
- rami
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