Cassazione Civile, Ordinanza n. 32004/2022 del 28/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due convenzioni di lottizzazione stipulate in attuazione di un piano regolatore particolareggiato, con cui i privati si erano obbligati a cedere gratuitamente al Comune aree destinate a opere di urbanizzazione primaria. Il Comune, deducendo l'inadempimento degli obblighi convenzionali, aveva chiesto al TAR una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. di trasferimento delle aree e il risarcimento del danno. Il TAR aveva accolto la domanda di trasferimento e rigettato quella risarcitoria; il Consiglio di Stato aveva poi respinto l'appello della persona fisica e dichiarato inammissibile quello della società. Successivamente la decisione di appello era stata impugnata per revocazione sulla base della scoperta di un documento, risalente a circa dodici anni prima, che secondo le ricorrenti costituiva una confessione dell'amministrazione circa la realizzazione da parte dei lottizzanti di opere di urbanizzazione secondaria, con proposta di pagamento di euro 300.000. Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo, in sintesi, che: il documento, anche se prodotto tempestivamente, non sarebbe stato decisivo rispetto alla domanda ex art. 2932 c.c.; non aveva valore confessorio perché sottoscritto da soggetto privo del potere di impegnare il Comune; non era dimostrato che la mancata produzione in primo grado dipendesse da forza maggiore o da fatto dell'avversario. Le soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo hanno denunciato eccesso di potere giurisdizionale e sconfinamento nei limiti esterni della giurisdizione, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe valutato la legittimità del documento tardivamente scoperto anziché limitarne la decisività ai fini della revocazione; con il secondo hanno dedotto ancora eccesso di potere giurisdizionale e violazione dell'art. 6 CEDU, invocando un preteso stravolgimento delle regole processuali da parte del giudice amministrativo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure non riguardassero un effettivo sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione, ma al più un error in procedendo o una contestazione della valutazione compiuta dal Consiglio di Stato sulla ammissibilità e sulla decisività del documento ai fini della revocazione. Inoltre ha osservato che la sentenza impugnata non aveva annullato alcun provvedimento amministrativo, ma si era limitata a escludere i presupposti della revocazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico delle ricorrenti, con ulteriore contributo unificato dovuto per legge.
Norme richiamate
Richiamato come base della domanda di sentenza costitutiva di trasferimento delle aree promesse in convenzione; il Consiglio di Stato ha escluso che il documento sopravvenuto potesse incidere sulla domanda così formulata.
Costituisce il presupposto della revocazione per scoperta di documento decisivo; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che le censure riguardassero la valutazione di ammissibilità della revocazione e non un vizio di giurisdizione.
art. 106 codice del processo amministrativo
Norma richiamata per l'azione di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico delle ricorrenti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale fonte dell'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
art. 6 CEDU
Invocato dalle ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non vi è stato alcuno stravolgimento delle regole processuali idoneo a integrare un eccesso di potere giurisdizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro decisioni del giudice amministrativo, il sindacato per eccesso di potere giurisdizionale è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione; non è ammissibile trasformarlo in una critica a errori processuali, di motivazione o di valutazione compiuti dal giudice speciale.
- La denuncia di un error in procedendo, come l'ultrapetizione o la valutazione dei presupposti di ammissibilità della revocazione, non integra di per sé uno sconfinamento della giurisdizione.
- Quando il giudice amministrativo, in sede di revocazione, verifica la decisività del documento sopravvenuto, esercita un controllo consentito dalla disciplina processuale e non compie un sindacato estraneo alla propria giurisdizione.
- Per configurare la revocazione per scoperta di documento decisivo è necessario che il documento sia effettivamente decisivo e che la sua mancata produzione sia dipesa dalle cause previste dalla legge; in mancanza di tali presupposti, l'istanza è inammissibile.
- La censura che contesta la sola errata applicazione di regole processuali o la valutazione del giudice speciale sui presupposti della revocazione non può essere veicolata come violazione dei limiti esterni della giurisdizione.
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