Cassazione Civile, Ordinanza n. 23805/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (espropriante)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione relativa a un'area ubicata a Firenze, ablata per la realizzazione del quadruplicamento di una linea ferroviaria e di opere connesse a un centro di manutenzione e pulizia rotabile. La Corte d'appello aveva ritenuto che la destinazione urbanistica dell'area, collocata in zona F per "Officine ferroviarie", consentisse di qualificarla come edificabile ai fini indennitari, valorizzando anche la possibilità di interventi privati o promiscui. La società espropriante ha proposto ricorso principale con tre motivi: (1) violazione delle norme sull'indennità di espropriazione e degli strumenti urbanistici, per avere attribuito all'area carattere conformativo e vocazione edificatoria; (2) violazione delle medesime norme per avere considerato rilevante la mera astratta possibilità di realizzazione dell'opera anche tramite privati; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 134 c.p.c. I proprietari hanno resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe dovuto rideterminare il valore mediante c.t.u. ma attenersi alla stima amministrativa e alla documentazione in atti, poiché la società non aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere un'indennità inferiore. Separatamente, hanno impugnato la sentenza non definitiva del 2015 lamentando la declaratoria di prescrizione dell'indennità di occupazione, deducendo atti interruttivi e contestando la mancata considerazione di una raccomandata del 2011 e del ricorso al TAR.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della società espropriante, ritenendo fondati i motivi relativi alla qualificazione urbanistica dell'area e alla conseguente erroneità della stima come area edificabile. Ha invece rigettato il ricorso incidentale condizionato dei proprietari e ha rigettato anche i due motivi diretti contro la sentenza non definitiva, reputando infondata la censura sulla prescrizione dell'indennità di occupazione e inammissibili le ulteriori doglianze per tardività, novità e difetto di autosufficienza. La sentenza definitiva è stata cassata nei limiti della motivazione e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Ai fini indennitari, sono edificabili solo i terreni per i quali l'edificazione sia consentita all'iniziativa privata secondo la concreta disciplina urbanistica; l'edificazione funzionale a un'opera pubblica non attribuisce natura fabbricativa al suolo.
Richiamata insieme alla disciplina indennitaria per il calcolo dell'indennità di esproprio nel regime previgente al d.P.R. n. 327/2001.
D.M. 3 agosto 1990
Richiamato come parte della disciplina urbanistica rilevante ai fini della qualificazione dell'area.
NTA del PRG approvato con DR n. 385/1997
Richiamate per stabilire la destinazione urbanistica dell'area e verificare se essa consentisse edificabilità privata.
delibera comunale n. 141/1998
Richiamata quale atto urbanistico rilevante nella definizione della destinazione dell'area.
art. 39 L. n. 2359/1865
Richiamato nel motivo incidentale e nella disciplina della determinazione dell'indennità di espropriazione secondo il valore venale.
Invocato per sostenere il vizio di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella rideterminazione dell'indennità.
Richiamato per l'effetto interruttivo della prescrizione dell'indennità di occupazione.
Richiamato insieme all'art. 2943 c.c. per sostenere l'interruzione della prescrizione.
Richiamato sia nel tema della prova della prescrizione sia nella censura sulla valutazione del materiale istruttorio.
Richiamato per la dedotta nullità della motivazione apparente.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di espropriazione per pubblica utilità, la destinazione urbanistica che preveda opere o attrezzature esclusivamente pubblicistiche non attribuisce al terreno natura edificabile ai fini della stima dell'indennità, perché non esprime lo ius aedificandi del proprietario ma un vincolo funzionale all'opera pubblica.
- La possibilità che l'opera pubblica possa essere realizzata anche tramite soggetti privati o mediante convenzionamento non trasforma il vincolo pubblicistico in destinazione edificatoria privata; al più esclude la decadenza del vincolo, ma non incide sulla qualificazione del suolo ai fini indennitari.
- Ai fini dell'art. 5-bis D.L. n. 333/1992, l'edificabilità rilevante è solo quella consentita dall'assetto urbanistico alla privata iniziativa, mentre i limitati interventi meramente strumentali alla realizzazione di uno scopo pubblico non valgono come edificazione.
- Nella stima dell'area espropriata deve prescindersi dal vincolo preordinato all'esproprio, poiché tale vincolo non può essere posto a base della valorizzazione del bene ai fini dell'indennità.
- Chi deduce in cassazione censure sulla prescrizione o sulla valutazione della prova deve rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo gli atti rilevanti e indicando compiutamente le questioni già dedotte nei gradi di merito; altrimenti il motivo è inammissibile.
- L'eccezione di interruzione della prescrizione richiede che l'atto invocato sia tempestivo, pertinente al diritto fatto valere e specificamente allegato e provato nel giudizio di legittimità.
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