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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24123/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

I soci di una società a responsabilità limitata in liquidazione hanno impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva respinto il loro reclamo avverso la pronuncia di fallimento del Tribunale. La domanda di fallimento in proprio era stata proposta dal liquidatore della società; i ricorrenti sostenevano, con un primo motivo, che il liquidatore non fosse legittimato perché dimissionario prima della presentazione dell'istanza e che non potesse operare la prorogatio dei poteri, dato che la mancata nomina del nuovo liquidatore dipendeva dall'omessa convocazione dell'assemblea. Con il secondo motivo contestavano l'accertamento dello stato di insolvenza, deducendo che le risultanze dello stato passivo non fossero utilizzabili per difetto di contraddittorio, che vi fossero i presupposti per un piano concordatario e che il patrimonio sociale, se correttamente valorizzato, fosse idoneo a soddisfare integralmente i creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Ha affermato che il liquidatore di una società in liquidazione è legittimato a proporre l'istanza di fallimento in proprio ex art. 6 l. fall. e che, anche se dimissionario, continua ad operare la prorogatio dei poteri fino alla nomina del successore, senza che rilevi l'omessa convocazione dell'assemblea, potendo i soci chiedere la nomina al tribunale. Quanto all'insolvenza, ha ribadito che, per la società in liquidazione, il giudice deve verificare se il patrimonio sociale sia sufficiente a soddisfare integralmente i creditori; la valutazione della Corte territoriale, fondata sul rilevante squilibrio tra attivo e passivo e sulla insufficienza degli assets a coprire i debiti, costituisce apprezzamento di fatto non censurabile in cassazione se non nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotti. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 6 legge fall.

    istanza di fallimento in proprio

    La domanda di autofallimento può essere proposta dal liquidatore della società in liquidazione.

  • art. 2489, primo comma, c.c.

    Il liquidatore è investito del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, senza necessità di delibera della maggioranza dei soci.

  • art. 217, primo comma, n. 4, l. fall.

    L'omessa richiesta di fallimento può esporre i liquidatori a responsabilità penale per aggravamento del dissesto.

  • art. 2484 c.c.

    Il fallimento non è più causa di scioglimento della società; la richiesta di fallimento non incide sulla vitalità dell'ente, materia riservata all'assemblea.

  • art. 2274 c.c.

    Richiamato come parametro del principio di prorogatio dei poteri nell'ambito della liquidazione.

  • art. 2293 c.c.

    Richiamato come parametro del principio di prorogatio dei poteri nell'ambito della liquidazione.

  • art. 2385 c.c.

    Richiamato come disciplina espressa della prorogatio, evocata per analogia quale principio generale.

  • art. 2487, secondo comma, c.c.

    La nomina del nuovo liquidatore può essere richiesta al tribunale dai soci.

  • art. 5 legge fall.

    Lo stato di insolvenza va accertato verificando se il patrimonio sociale consenta l'integrale soddisfacimento dei creditori; nel giudizio di reclamo possono considerarsi anche fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento emersi successivamente e desunti da circostanze non contestate dello stato passivo.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    L'accertamento di fatto compiuto dal giudice del reclamo non è censurabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto da tale norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria da parte dei ricorrenti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Il liquidatore di una società in liquidazione è legittimato a chiedere il fallimento in proprio della società, poiché tale iniziativa rientra negli atti utili alla liquidazione e configura una dichiarazione doverosa, anche in funzione di prevenzione dell'aggravamento del passivo.
  • La cessazione dalla carica del liquidatore non elimina automaticamente i poteri di rappresentanza fino alla nomina del successore, operando la prorogatio come principio generale in assenza di una disciplina contraria o di specifiche previsioni statutarie.
  • L'eventuale inerzia nell'indire l'assemblea per la sostituzione del liquidatore non esclude la prorogatio, potendo i soci attivarsi per la nomina del nuovo liquidatore davanti al tribunale.
  • Nel fallimento di una società in liquidazione, l'insolvenza va apprezzata principalmente in chiave patrimoniale: occorre verificare se l'attivo consenta il pagamento integrale dei creditori, senza che sia decisiva la mera astratta prospettiva di un piano concordatario o la semplice presenza di beni non immediatamente liquidabili.
  • Nel giudizio di reclamo contro la sentenza di fallimento, l'accertamento dell'insolvenza può fondarsi anche su fatti anteriori alla dichiarazione di fallimento emersi successivamente, purché anteriori alla pronuncia e desumibili da elementi non contestati del passivo.
  • Le valutazioni del giudice di merito sulla sufficienza del patrimonio a soddisfare i creditori costituiscono apprezzamenti di fatto, censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAmministratoriImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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