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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04527/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione di rilascio dell'immobile. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di rilascio di un immobile proposta dal proprietario contro la persona che lo occupava, ritenuta senza titolo. L'occupante si difendeva sostenendo che l'immobile le fosse stato concesso verbalmente in comodato gratuito, nel contesto di una convivenza more uxorio, e che quindi la detenzione fosse legittima. Il Tribunale ha accolto la domanda di rilascio reputando non provata l'esistenza di un titolo e inammissibili alcuni capitoli di prova testimoniale perché sollecitavano testimoni a esprimere valutazioni giuridiche. L'appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. In cassazione la ricorrente ha articolato tre motivi: con il primo ha censurato il diniego della prova testimoniale sul comodato e il mancato uso di altre risultanze probatorie; con il secondo ha lamentato, in sintesi, la mancata ammissione di una prova testimoniale che riteneva indispensabile, l'asserito difetto di prova dell'occupazione sine titulo da parte dell'attore, la mancata considerazione della mancata risposta all'interrogatorio formale, l'erronea qualificazione come valutazione giuridica della domanda rivolta ai testimoni e la possibilità che questi confermassero i fatti allegati; con il terzo ha impugnato l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il comodato verbale sarebbe nullo ex art. 1, comma 346, L. 311/2004. La Cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto i motivi in parte inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi o investivano valutazioni di merito, in parte manifestamente infondati perché l'onere di provare la legittimità dell'occupazione grava su chi occupa il bene e perché nessuna valutazione giuridica può essere rimessa ai testimoni; quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile poiché diretto contro una motivazione ad abundantiam dell'ordinanza d'appello e comunque irrilevante, dato che l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. imponeva di impugnare la sentenza di primo grado e rendeva non decisiva la motivazione della corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 348 bis c.p.c.

    l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., quando confermi le statuizioni di primo grado, rende irrilevanti le diverse argomentazioni dell'ordinanza d'appello ai fini del ricorso per cassazione, che deve dirigersi contro la sentenza di primo grado

  • art. 208 c.p.c.

    la parte può essere dichiarata decaduta dal diritto di assumere l'interrogatorio formale quando non rispetti le condizioni processuali per la sua acquisizione, come la mancata presenza del difensore all'udienza fissata per l'assunzione della prova

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 346, L. n. 311/2004

    richiamato nel motivo di ricorso come base dell'asserita nullità del comodato verbale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro una motivazione ad abundantiam e comunque non decisiva

Massime di principio

  • Chi occupa un immobile deve provare il titolo che giustifica l'occupazione; non incombe sul proprietario l'onere di dimostrare l'illegittimità dell'occupazione.
  • La prova testimoniale è inammissibile quando, per come è formulata, richiede al teste una qualificazione giuridica del fatto anziché la narrazione di circostanze storiche.
  • L'ammissibilità della prova va valutata ex ante sulla base del contenuto del capitolato e non ex post in base al possibile esito favorevole che la prova avrebbe potuto avere.
  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Non può essere censurata in cassazione, se non nei limiti consentiti, la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
  • Quando l'appello è dichiarato inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. e la decisione di primo grado resta confermata, il ricorso per cassazione deve investire la sentenza di primo grado, non la motivazione aggiuntiva o diversa dell'ordinanza d'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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