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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01226/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore, assunto come autista soccorritore e collocato formalmente nell'Area A, posizione economica A2, chiedeva l'ammissione al passivo della procedura concorsuale per differenze retributive in via privilegiata. La pretesa era fondata su due distinti presupposti: da un lato, l'asserita erroneità dell'inquadramento iniziale, sostenendo che la contrattazione collettiva applicabile lo avrebbe dovuto collocare sin dall'origine nell'Area B, posizione B1; dall'altro, l'allegato svolgimento in concreto di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento, con conseguente diritto alle differenze retributive maturate nel tempo. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione dello stato passivo, ritenendo corretta la soluzione sia sul profilo dell'inquadramento sia su quello delle mansioni superiori. Il ricorso per cassazione censurava tale decisione deducendo violazione di norme contrattuali collettive e dell'art. 36 Cost., sostenendo che il giudice di merito avesse applicato erroneamente la disciplina collettiva, non avesse considerato il corretto inquadramento nell'Area B e, comunque, non avesse svolto il necessario giudizio comparativo tra mansioni svolte e declaratorie contrattuali vigenti tempo per tempo.

La decisione

La Corte ha accolto solo la parte del ricorso relativa alla domanda fondata sullo svolgimento in concreto di mansioni superiori, mentre ha respinto la censura sull'asserito errato inquadramento originario. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al medesimo Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame applicando il giudizio trifasico e confrontando le mansioni effettivamente svolte con la contrattazione collettiva nazionale e integrativa applicabile nei diversi periodi del rapporto. Le spese del giudizio di legittimità sono state demandate al giudice di rinvio. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 209 l. fall.

    norma processuale che disciplina l'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel cui ambito è stata proposta l'azione del lavoratore.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la violazione di legge sostanziale e contrattuale.

  • art. 7 CCNL integrativo Croce Rossa Italiana 1998/2001

    richiamato dal ricorrente tra le fonti collettive asseritamente mal applicate ai fini dell'inquadramento.

  • art. 8 CCNL integrativo Croce Rossa Italiana 1998/2001

    la Corte lo considera nella ricostruzione delle declaratorie: l'Area A è per attività di supporto meramente strumentale, l'Area B per attività inserite nei processi produttivi e svolte entro direttive di massima e procedure predeterminate.

  • art. 6 CCNL 2006-2009

    richiamato dal ricorrente come fonte collettiva applicabile, ma la Corte rileva che la decisione deve confrontarsi con la contrattazione vigente tempo per tempo.

  • art. 12 Contratto Integrativo CCNL 2006-2009 Croce Rossa Italiana

    la Corte richiama il precedente di legittimità che ne esclude la nullità e ne qualifica il contenuto come nuova e più chiara definizione dei profili professionali, valida per assunzioni e inquadramenti successivi, non come trasposizione automatica di figure da un'area all'altra.

  • art. 36 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno del diritto alla corretta retribuzione per le mansioni effettivamente svolte.

  • art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001

    richiamato nel precedente seguito dalla Corte come limite alla contrattazione collettiva nel pubblico impiego privatizzato, rispetto al quale l'art. 12 del c.c.n.i. non risulta viziato.

  • art. 22, comma 1, lett. a), CCNL enti pubblici non economici 1998-2001

    utilizzato come parametro di compatibilità della contrattazione integrativa, senza ravvisare contrasto con la disciplina del nuovo profilo professionale.

  • art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    la Corte precisa che, nel pubblico impiego contrattualizzato, l'operazione di sussunzione delle mansioni superiori rileva ai soli fini retributivi e non per il riconoscimento della superiore qualifica.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi senza ripetere argomentazioni già consolidate.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

  • L. 24.12.2012 n. 228

    richiamata come norma di modifica dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda di differenze retributive per mansioni superiori va distinta dalla domanda di corretto inquadramento iniziale: si tratta di pretese giuridicamente diverse e vanno esaminate separatamente.
  • Per accertare lo svolgimento di mansioni superiori, il giudice deve compiere il giudizio trifasico: identificare l'inquadramento posseduto, individuare la declaratoria del livello rivendicato e confrontare tali parametri con le mansioni effettivamente svolte, valutandole in termini qualitativi, quantitativi, temporali, di abitualità, prevalenza e contenuto di poteri/responsabilità.
  • Quando il rapporto attraversa più discipline collettive successive, il raffronto delle mansioni deve essere compiuto con la contrattazione collettiva vigente in ciascun periodo rilevante, comprensiva della contrattazione integrativa applicabile.
  • La contrattazione collettiva del pubblico impiego può ridefinire i profili professionali e le aree di inquadramento per il futuro, senza che ciò comporti automaticamente una trasposizione di tutti i lavoratori da un'area all'altra.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, lo svolgimento di mansioni superiori non determina di regola il riconoscimento della superiore qualifica, ma solo il diritto al corrispondente trattamento economico previsto dall'art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001.
  • Se il giudice di merito omette di confrontare in modo analitico le mansioni svolte con le declaratorie contrattuali applicabili tempo per tempo, la decisione è viziata per erronea applicazione dei criteri di sussunzione e va cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

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