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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25146/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società di trasporto)

La controversia

La società aveva presentato all’Ufficio delle Dogane un’istanza di rimborso di somme versate per l’acquisto di energia elettrica nei 24 mesi precedenti, assumendo che l’accisa fosse stata indebitamente pagata in relazione a consumi destinati a un’attività esente. L’amministrazione aveva respinto l’istanza ritenendo che il soggetto legittimato a chiedere il rimborso fosse il fornitore dell’energia, unico soggetto passivo d’imposta, e non l’utente finale, al quale l’onere tributario sarebbe stato traslato economicamente. I giudici tributari di merito avevano condiviso tale impostazione, arrivando la CTR a ritenere difetto di giurisdizione del giudice tributario perché la domanda sarebbe, in sostanza, una ripetizione di indebito da far valere davanti al giudice ordinario contro il fornitore. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la controversia, avente ad oggetto il diniego di rimborso di un tributo, rientra nella giurisdizione tributaria; con il secondo motivo ha dedotto violazione degli artt. 14, 52 e 53 d.lgs. 504/1995, contestando la negata legittimazione a contraddire dell’Agenzia e sostenendo che il consumatore finale può rivolgersi direttamente all’amministrazione finanziaria per il rimborso dell’accisa indebitamente versata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la controversia sul diniego di rimborso delle accise, anche se proposta dal consumatore finale che assume di aver pagato indebitamente l’imposta inglobata nel prezzo, appartiene alla giurisdizione tributaria perché il petitum sostanziale riguarda la restituzione di un tributo asseritamente indebito e il rapporto dedotto ha natura tributaria. Ha quindi escluso la correttezza della declinatoria di giurisdizione operata dalla CTR, affermando che il ricorso era stato legittimamente incardinato davanti al giudice tributario nei confronti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale articolazione dell’amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    "spetta alla giurisdizione tributaria"

    La controversia sul diniego di rimborso di accise indebitamente pagate, quando il petitum sostanziale è la restituzione di un tributo, rientra nella giurisdizione del giudice tributario.

  • art. 14 d.lgs. n. 504 del 1995

    "nel disciplinare il rimborso delle accise indebitamente pagate, non contiene alcuna indicazione specifica circa i soggetti legittimati"

    La norma sul rimborso va letta in senso ampio, come applicabile a chi dimostri di aver indebitamente pagato l’imposta, ai fini della giurisdizione e della tutela della pretesa restitutoria.

  • art. 52 d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato nel ricorso come norma relativa al rimborso/assetto delle accise, senza una specifica diversa interpretazione autonoma nel provvedimento.

  • art. 53 d.lgs. n. 504 del 1995

    Richiamato nel ricorso insieme alle altre disposizioni sul sistema delle accise, senza una specifica autonoma ratio esplicitata dalla Corte.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato per la questione di giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma del vizio denunciato per la dedotta violazione di legge in punto di legittimazione e rimborso.

  • art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992

    "la Commissione non ha giurisdizione"

    La Corte esclude questa conclusione quando la domanda riguarda il diniego di rimborso di accise e quindi un rapporto tributario.

Massime di principio

  • In materia di rimborso di accise indebitamente pagate, la giurisdizione tributaria sussiste quando la domanda ha come oggetto sostanziale la restituzione di un tributo asseritamente indebito, a prescindere dal fatto che l’istanza sia proposta dal soggetto passivo formale o dal consumatore finale che abbia sostenuto economicamente l’onere.
  • Ai fini della giurisdizione, occorre avere riguardo al petitum sostanziale e alla natura del rapporto dedotto, non all’esito prevedibile della lite o alla qualificazione solo formale della domanda.
  • L’articolazione del rapporto tra fornitore e consumatore finale, quando l’accisa sia traslata nel prezzo, non muta la natura tributaria del rapporto con l’amministrazione finanziaria né esclude che il diniego di rimborso sia impugnabile davanti al giudice tributario.
  • Nel sistema delle accise, il fatto che il tributo sia traslato economicamente sul consumatore non impedisce, di per sé, che la pretesa restitutoria sia azionata in sede tributaria contro l’amministrazione quando il provvedimento impugnato è un diniego di rimborso emesso dall’ufficio competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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