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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33298/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da una precedente lite relativa all'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina. In un primo giudizio il tribunale aveva dichiarato la nullità delle operazioni e aveva disposto reciproche restituzioni; in seguito la corte d'appello, con sentenza passata in giudicato, aveva riformato quella decisione e condannato la banca al risarcimento del danno. Gli investitori hanno quindi chiesto che la banca fosse condannata a restituire i titoli e le cedole che, secondo loro, sarebbero rimasti dovuti a seguito della riforma. Il tribunale aveva accolto la domanda ritenendo che la riforma della sentenza originaria avesse eliminato, per effetto espansivo, la condanna degli investitori alle restituzioni. La corte d'appello ha però riformato tale decisione, ritenendo che nella liquidazione del danno operata dalla precedente sentenza d'appello fosse già implicito il riferimento alla stabilizzazione dell'avvenuta restituzione dei titoli alla banca, desumibile dalla mancata detrazione del controvalore dei titoli e dalla detrazione delle cedole percepite. Con l'unico motivo di ricorso, gli investitori hanno denunciato violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea interpretazione del giudicato esterno, sostenendo che il contenuto del giudicato avrebbe dovuto essere desunto dal solo tenore letterale della sentenza, letto insieme a dispositivo e motivazione, e non dalle domande di parte; hanno inoltre dedotto che nella motivazione della sentenza richiamata non vi sarebbe alcuna affermazione sulla persistenza della loro condanna restitutoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sul giudicato esterno non fosse scrutinabile perché nel ricorso era stato trascritto soltanto il dispositivo della sentenza invocata come giudicato, senza riportarne anche la motivazione. La Corte ha richiamato il principio per cui l'interpretazione del giudicato esterno da parte della Cassazione è possibile solo nei limiti in cui il giudicato stesso sia riprodotto nel ricorso, secondo il principio di autosufficienza: il solo dispositivo, o frammenti della motivazione, non bastano a comprendere il comando giudiziale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato come norma sulla forza del giudicato esterno; la sua violazione è deducibile in cassazione, ma solo se il ricorso consente di ricostruire integralmente il contenuto del giudicato asseritamente mal interpretato.

  • art. 12 preleggi

    Evocato dai ricorrenti come criterio interpretativo del giudicato, ma la Corte non accoglie la censura perché il ricorso non riproduce integralmente il contenuto della sentenza passata in giudicato.

  • art. 336, secondo comma, c.p.c.

    Citatto nel giudizio di merito per il preteso effetto espansivo della riforma della sentenza originaria; non è la base decisoria della Cassazione, che si arresta all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2909 c.c. per erronea interpretazione del giudicato esterno è deducibile in cassazione, ma il ricorso deve riprodurre in modo completo il contenuto del giudicato invocato.
  • Ai fini dell'interpretazione del giudicato esterno non è sufficiente trascrivere il solo dispositivo della sentenza: occorre riportare anche la motivazione, perché solo il combinato esame di dispositivo e motivazione consente di comprendere il comando giudiziale.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone che la parte indichi e trascriva gli elementi necessari a consentire il controllo della denunciata violazione del giudicato senza ricorso a fonti esterne.
  • Quando il ricorso non consente alla Corte di verificare il contenuto della decisione passata in giudicato asseritamente mal interpretata, la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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