Cassazione Penale, Ordinanza n. 04919/2026 del 06/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. di Sondrio, con la quale gli era stata applicata la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 2.000 di multa quale aumento in continuazione rispetto a una precedente condanna del Tribunale di Sondrio. Nel ricorso ha dedotto la violazione degli artt. 113 e 69 cod. pen., lamentando il difetto di motivazione sui criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen. e sul giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte rileva però che tali censure esulano dai limiti dell'impugnazione della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e che i motivi erano comunque formulati in modo generico e assertivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Le doglianze riguardavano infatti il difetto di motivazione sulla determinazione della pena e sul bilanciamento delle circostanze, profili non deducibili con il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, facendo applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. come incrementato dall'art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro della censura, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'ammissibilità del ricorso
evocato per contestare il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ma la censura è stata ritenuta non deducibile nel ricorso contro patteggiamento
norma richiamata dalla difesa per lamentare il difetto di motivazione sui criteri di commisurazione della pena; la Corte osserva che tale doglianza non rientra nei motivi consentiti
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, escludendo doglianze sulla motivazione relativa a pena e bilanciamento delle circostanze
richiamato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017
consente di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
richiamato nel titolo del fatto per la continuazione tra reati
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice relativa ai reati presupposto indicati nella sentenza di patteggiamento
Massime di principio
- Il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non sono deducibili censure sulla motivazione relativa alla determinazione della pena o al bilanciamento delle circostanze.
- Le doglianze che investono i criteri di commisurazione della pena ex art. 133 c.p. non possono essere veicolate come motivo di ricorso avverso il patteggiamento, se non si traducano in una delle specifiche ipotesi di impugnabilità previste dalla legge.
- Anche quando si prospettino violazioni di legge penale, il motivo è inammissibile se la contestazione concreta mira in realtà a sindacare la motivazione del trattamento sanzionatorio fuori dai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende, potendo la somma essere determinata anche oltre il massimo ordinario nei casi previsti dalla legge.
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