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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35909/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento, a titolo di regresso/surrogazione, di somme versate da una società terza al fallimento di una società in accomandita semplice per consentire la chiusura della procedura. La Corte d'appello aveva qualificato il pagamento della terza società come effettuato in forza di espromissione e quindi aveva riconosciuto il diritto di surrogazione ex art. 1203 c.c.; aveva inoltre ridotto il credito per la parte di un assegno circolare emesso su provvista del socio accomandatario, non della società pagatrice. In più, la Corte territoriale aveva accolto la domanda di regresso del socio accomandatario nei confronti della società accomandante e del suo socio accomandatario, ritenendo che questi fossero tenuti a manlevare il primo nei limiti della quota conferita. Il ricorrente principale ha censurato tale statuizione deducendo violazione degli artt. 1322, 2313, 2697 c.c. e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse verificato se il socio accomandante avesse effettivamente versato la propria quota sociale e quindi se potesse operare il regresso nei suoi confronti. Nel ricorso incidentale condizionato, la controparte ha sostenuto che una scrittura privata del 1989 dovesse essere interpretata come regolatrice dei rapporti interni tra soci, idonea a fondare un diritto di regresso integrale del socio accomandatario verso il socio accomandante per i debiti sociali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché introduceva una questione di fatto non trattata dalla sentenza impugnata e senza indicare dove fosse stata dedotta nei gradi di merito. Ha inoltre dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato, e ha dichiarato l'estinzione parziale del giudizio nel rapporto tra il ricorrente incidentale e la curatela del fallimento, per rinuncia al ricorso incidentale accettata dalla controparte. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale nei confronti della parte controricorrente rimasta soccombente nel rapporto processuale rilevante.

Norme richiamate

  • art. 1322 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata, senza che la Corte ne sviluppi un'interpretazione autonoma; il motivo è stato comunque dichiarato inammissibile per novità della questione.

  • art. 1362 c.c.

    invocato nel ricorso incidentale per sostenere una diversa interpretazione della scrittura privata del 1989; il motivo è stato assorbito.

  • art. 2313 c.c.

    la Corte ribadisce che i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, mentre i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita; i creditori sociali non possono agire direttamente contro gli accomandanti oltre tale limite.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel motivo principale sul riparto dell'onere della prova; la censura è stata reputata inammissibile perché introduceva un fatto nuovo non esaminato nella sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come norma sulla valutazione delle prove; non è stata svolta una specifica disamina, poiché il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    indicata come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge nel ricorso incidentale.

  • art. 1203 c.c.

    richiamato dalla Corte d'appello per affermare la surrogazione della società pagatrice nei diritti del creditore soddisfatto, a seguito del pagamento eseguito nell'ambito dell'espromissione.

  • artt. 390 e 391 c.p.c.

    richiamati per dichiarare l'estinzione parziale del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso incidentale, accettata dalla controparte.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è consentito introdurre per la prima volta una questione di fatto non esaminata nella sentenza impugnata, senza indicare specificamente dove essa sia stata dedotta nei gradi di merito.
  • La responsabilità dei soci accomandanti nelle società in accomandita semplice resta limitata alla quota conferita: i creditori sociali non possono agire direttamente oltre tale limite e, in via interna, il regresso o la manleva devono comunque confrontarsi con il perimetro legale della responsabilità del socio.
  • Quando una censura di violazione di legge presuppone un accertamento fattuale mancante o contestato, il motivo è inammissibile se non si chiarisce che tale fatto sia stato ritualmente allegato e trattato nel giudizio di merito.
  • La rinuncia al ricorso incidentale nei confronti di una sola parte determina l'estinzione parziale del giudizio limitatamente a quel rapporto processuale, restando impregiudicati gli altri rapporti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoAmministratoriRecesso del socioAgenzia
RamiProcesso civileSocietarioFallimentare / Crisi d'impresaContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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