Cassazione Penale, Sentenza n. 6568/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 04/04/2024. Bombace denunciava violazioni di norme del d.lgs. 74/2000 (artt. 2, 5, 8, 9) e del codice penale (art. 110), vizi di motivazione e l'inutilizzabilità o inattendibilità di deposizioni (art. 63 c.p.p.). Contestava altresì la riqualificazione di capi (c, d, e) e l'insufficiente specificazione del contributo causale o morale posto a suo carico nella frode carosello e nelle omissioni dichiarative.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte: ha annullato senza rinvio i capi c), d) ed e) (relativi alle dichiarazioni IVA di Ergo Armonia per gli anni indicati) trasmettendo gli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trieste; ha altresi annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste i capi g), s) e f) nella parte riferita alla fattura emessa dalla Edil B di Burgio Leonardo, per carenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni ritenute inutilizzabili. Invece ha rigettato il ricorso rispetto ai profili collegati alla costituzione e gestione delle cartiere IT Distribution e Tecnotrade (Forzese e Coppola) e alle omissioni dichiarative correlate (capi n, o, p, q, r), confermando in gran parte le responsabilità e la qualificazione dei fatti nei limiti indicati nella motivazione (iva: responsabilità per utilizzo fatture della Tecnotrade e ruolo di gestione/occulata imprenditorialità di Bombace). La sentenza di merito è dunque parzialmente annullata (alcuni capi senza rinvio, altri con rinvio) e in parte confermata.
Norme richiamate
d.lgs. 74/2000 art. 2
Delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la Corte conferma che può concorrere chi, pur non essendo amministratore formale, abbia contribuito a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito l'utilizzo delle fatture fittizie.
d.lgs. 74/2000 art. 5
Delitto omissivo (omessa presentazione della dichiarazione IVA); la Cassazione ricorda il diverso modello tipico rispetto all'art. 2 e riconosce che, se la dichiarazione è presentata oltre il termine utile, il fatto può ricondursi all'art. 5 e non all'art. 2.
d.lgs. 74/2000 art. 8
Utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti da parte di altro soggetto; la Corte conferma che il concorso può essere affermato anche per soggetti esterni che abbiano fornito fatture di cartiere controllate.
d.lgs. 74/2000 art. 9
Regime derogatorio che richiede la coesistenza di due delitti distinti e perfezionati (emissione fattura inesistente e dichiarazione fraudolenta); non è applicabile quando la dichiarazione non è tempestivamente presentata e quindi il reato di art. 2 non si perfeziona.
cod. proc. pen. art. 63
Prevede l'inutilizzabilità delle deposizioni rese da persone che risultino indagate per i medesimi fatti; la Corte territoriale aveva dichiarato inutilizzabili le dichiarazioni dei titolari delle cartiere, effetto che può compromettere i riscontri probatori se non vi sono elementi extrinseci di corroborazione.
cod. pen. art. 110
Concorso di persone nel reato; la sentenza valorizza il concorso anche per chi abbia concorso nel creare e gestire il meccanismo fraudolento pur non avendo cariche formali.
cod. pen. art. 81
Concurso di reati e cumulo materiale/ideologico: richiamato nella motivazione di merito per unificazione delle condanne, ove pertinente.
cod. proc. pen. artt. 125, 192, 521, 546
Norme processuali invocate nel ricorso relative al limite di riqualificazione in appello, motivazione, ammessa impugnazione e limiti della decisione di merito; la Cassazione ha richiamato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e i limiti a riqualificazioni non contestate che impediscano il contraddittorio.
Massime di principio
- La testimonianza dei titolari di cartiere può essere dichiarata inutilizzabile ex art. 63 c.p.p.; se tali dichiarazioni sono essenziali, la loro inutilizzabilità può determinare l'annullamento della decisione se non esistono riscontri estrinseci adeguati.
- Il criterio dell'effettività (amministratore di fatto/oculto imprenditore) può attribuire responsabilità penale a chi gestisce operative e finanziarie anche in assenza di qualifiche formali: controllo, gestione dei conti, percezione di compensi e organizzazione sono elementi decisivi.
- La distinzione tra reato commissivo (art. 2 d.lgs. 74/2000) e reato omissivo (art. 5 d.lgs. 74/2000) è sostanziale: se la dichiarazione è presentata oltre i termini previsti non si può agevolmente ricondurre il fatto all'art. 2 ma va valutata la sussunzione nell'art. 5.
- L'art. 9 d.lgs. 74/2000 (deroga) si applica solo quando coesistono due reati autonomamente perfezionati (emissione di fatture inesistenti e dichiarazione fraudolenta); in mancanza di una delle due condotte non può valere la deroga.
- La qualificazione del concorso morale richiede indicazione dell'apporto concreto fornito, ma il ruolo di gestione effettiva delle strutture fittizie può, di per sé, giustificare l'attribuzione di responsabilità per i reati tributari collegati.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio (quando il vizio consente di chiudere il giudizio di legittimità) o con rinvio (quando mancano riscontri probatori e occorre nuovo esame in sede di merito); la trasmissione al P.M. può comportare ulteriori atti investigativi o valutazioni.
- In presenza di riqualificazioni in appello, la difesa deve essere messa in condizione di confrontarsi specificamente con la nuova contestazione: differenze sostanziali tra fattispecie contestata e quella ritenuta impongono attenzione al principio di correlazione accusa-sentenza.
- Se parti importanti del ragionamento probatorio dipendono da dichiarazioni potenzialmente inutilizzabili, il giudice d'appello deve indicare riscontri estrinseci idonei; l'assenza di tali riscontri può portare all'annullamento per vizio probatorio.
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