Cassazione Civile, Ordinanza n. 31747/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino della Costa d'Avorio aveva impugnato davanti al Tribunale di Venezia il provvedimento della Commissione territoriale che aveva respinto la domanda di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria. Il Tribunale aveva escluso la sussistenza dei presupposti per qualsiasi forma di protezione. Il richiedente ha quindi proposto ricorso per cassazione. Il ricorso è stato però dichiarato inammissibile perché la procura speciale per il giudizio di legittimità, rilasciata in data 22.4.2021 su foglio separato, non recava la certificazione del difensore sulla data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come richiesto dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008. La successiva procura rilasciata all'altro difensore non ha potuto sanare retroattivamente il vizio originario. L'Amministrazione si è costituita solo tardivamente con un atto non qualificabile come controricorso e, comunque, ciò non ha inciso sull'esito.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale: nel rito in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e deve recare la certificazione del difensore sulla data di rilascio. Nel caso concreto tale certificazione mancava; la procura successiva non era idonea a sanare il vizio. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per la non rituale costituzione dell'Amministrazione, ed è stato disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ove dovuto.
Norme richiamate
Nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità del ricorso.
Le cause di inammissibilità o improcedibilità del ricorso possono e devono essere rilevate d'ufficio, senza necessità di contraddittorio specifico sulla questione.
Costituisce il regime ordinario della procura speciale, richiamato come termine di confronto rispetto alla disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008.
Nel giudizio di legittimità è necessario che il ricorso sia assistito da valida procura speciale; la sua mancanza incide sull'ammissibilità del ricorso.
Non è applicabile per sanare retroattivamente il difetto originario di procura speciale nel giudizio di cassazione.
Ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel rito della protezione internazionale, la procura speciale per proporre ricorso per cassazione è soggetta a un requisito di forma aggravato: deve risultare rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato e deve esserne certificata dal difensore la data di rilascio.
- La mancanza della certificazione della data di rilascio della procura speciale integra una causa autonoma di inammissibilità del ricorso per cassazione e il vizio non è sanabile con successiva nuova procura nel giudizio di legittimità.
- Le ragioni di inammissibilità del ricorso per cassazione possono essere rilevate d'ufficio dalla Corte anche senza preventiva sottoposizione alle parti.
- Nel giudizio di cassazione la valida procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso; perciò non opera la rinnovazione dell'atto ai sensi dell'art. 182 c.p.c. per sanare originariamente il difetto di procura.
- La costituzione della parte intimata con atto non rituale e privo dei requisiti del controricorso non determina una regolazione delle spese a suo favore o a suo carico, potendo la Corte disporre nulla sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31711/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31712/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31713/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31714/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31715/2022 del 27/10/2022
- ordinanza_civile · 27 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 31716/2022 del 27/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →