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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22415/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, già cancellato dal registro delle imprese prima dell’istanza di fallimento. La corte d’appello ha respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, ritenendo valido il procedimento notificatorio del ricorso e del decreto di convocazione: la notificazione via PEC, curata dalla cancelleria, non era andata a buon fine per inesistenza/inattività dell’indirizzo; risultava quindi legittimo il passaggio alla notificazione sussidiaria prevista dall’art. 15 l.fall., eseguita mediante accesso alla sede e successivo deposito. Il reclamante ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità del procedimento perché la corte d’appello avrebbe disposto e deciso senza attendere l’esito di un accertamento ufficioso presso il gestore PEC; 2) violazione della disciplina sulla PEC perché mancavano agli atti le ricevute di accettazione e mancata consegna; 3) errata attribuzione di fede privilegiata a una mail della cancelleria, che non sarebbe atto pubblico; 4) errata valutazione delle attestazioni del gestore PEC, idonee invece a dimostrare che la casella era attiva e non aveva ricevuto la notifica; 5) erronea dichiarazione di inammissibilità del reclamo, perché il fallito avrebbe dedotto che, essendo l’impresa cancellata, il fallimento poteva essere dichiarato solo entro il termine annuale e solo previa valida notificazione dell’istanza e del decreto, con conseguente nullità della sentenza fallimentare in difetto di tale presupposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o comunque non scrutinabili i primi quattro motivi: l’ordinanza istruttoria del giudice non vincola la decisione finale e può essere implicitamente revocata; inoltre, in tema di fallimento, la mancata notifica telematica può essere attestata dal cancelliere, senza necessità della specifica produzione delle ricevute PEC. Ha quindi confermato che, quando la notifica via PEC non riesce o ha esito negativo, opera il regime sussidiario dell’art. 15 l.fall., che esclude l’applicazione delle ordinarie forme di notifica degli atti processuali nei confronti dell’imprenditore individuale o del rappresentante della società. Ha anche ribadito che il malfunzionamento dell’indirizzo PEC dichiarato è imputabile al debitore, salvo prova contraria, e che il giudice di merito valuta in via esclusiva i fatti storici relativi all’operatività della casella. Il quinto motivo è rimasto assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 15 l.fall.

    stabilisce un procedimento notificatorio speciale per ricorso di fallimento e decreto di convocazione: prima notifica via PEC a cura della cancelleria; solo se impossibile o infruttuosa, notifica sussidiaria tramite ufficiale giudiziario presso la sede legale e, in caso di irreperibilità, deposito in casa comunale.

  • art. 18 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la corte d’appello non potesse decidere senza esaurire l’istruttoria; la Corte esclude che l’ordinanza istruttoria vincoli la decisione finale.

  • artt. 356 e 188 c.p.c.

    invocati per sostenere un vizio del procedimento decisorio in appello; la Corte ribadisce che le ordinanze istruttorie non pregiudicano il merito e non vincolano la sentenza.

  • artt. 138 ss. c.p.c.

    ritenuti non applicabili al procedimento di notifica del ricorso di fallimento, che è disciplinato da una norma speciale.

  • art. 145 c.p.c.

    esclusa l’applicazione in via diretta alle notifiche del ricorso per fallimento nei confronti della persona fisica titolare o del legale rappresentante della società, per la specialità dell’art. 15 l.fall.

  • art. 6 d.P.R. n. 68/2005

    richiamato dal ricorrente per affermare che la notifica PEC si prova tramite i messaggi tipici del sistema; la Corte non accoglie la censura perché l’esito negativo può essere attestato dal cancelliere.

  • art. 8 d.P.R. n. 68/2005

    invocato per le ricevute di consegna e mancata consegna della PEC; la Corte ritiene non necessaria, nel caso di specie, la loro specifica allegazione se l’esito negativo è attestato dal cancelliere.

  • artt. 2699 c.c.

    richiamato per contestare il valore di atto pubblico della mail della cancelleria; la Corte non approfondisce il punto in modo autonomo, perché ritiene sufficiente la possibilità per il cancelliere di attestare l’esito negativo della notifica.

  • art. 2700 c.c.

    invocato in relazione alla fede privilegiata degli atti pubblici; la Corte non riconosce decisività alla critica del ricorrente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere che le attestazioni del gestore PEC dimostrassero l’operatività della casella; la Corte osserva che la valutazione di tali risultanze spetta al giudice di merito.

  • art. 10 l.fall.

    richiamato nel quinto motivo in relazione al termine annuale per la fallibilità dell’imprenditore cancellato; il motivo resta assorbito dall’inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002, applicato nel dispositivo.

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la notificazione del ricorso e del decreto di convocazione segue un regime speciale: la cancelleria deve tentare la notifica via PEC e, solo se questa non è possibile o non ha esito positivo, si passa alle modalità sussidiarie previste dall’art. 15 l.fall.
  • L’esito negativo della notificazione telematica può essere attestato dal cancelliere; non è necessaria, in ogni caso, la produzione delle ricevute PEC se il giudice ritiene sufficiente l’attestazione della cancelleria.
  • Il procedimento speciale di cui all’art. 15 l.fall. esclude l’applicazione delle ordinarie regole sulle notificazioni ex artt. 138 ss. e 145 c.p.c. alle comunicazioni del ricorso di fallimento.
  • L’indirizzo PEC dichiarato dall’imprenditore o dalla società equivale, funzionalmente, a un recapito che deve essere mantenuto operativo; il suo mancato funzionamento è, di regola, imputabile al destinatario, salvo prova contraria.
  • Le ordinanze istruttorie non vincolano la decisione finale e possono essere implicitamente revocate con la sentenza; non è configurabile un vizio per il solo fatto che il giudice decida in modo diverso rispetto a quanto anticipato in fase istruttoria.
  • Le risultanze di fatto sull’operatività della casella PEC e sulla corretta esecuzione della notifica sono apprezzate dal giudice di merito e sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei ristretti confini consentiti.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniNotificazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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