Cassazione Civile, Ordinanza n. 22068/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa all'IVA 2005. La società contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito ritenendo applicabile l'agevolazione fiscale del 90% prevista per i soggetti colpiti dagli eventi vulcanici del 2002, valorizzando anche il lungo tempo trascorso e affermando che il recupero della somma non fosse più possibile come aiuto di Stato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1011, della L. 296/2006, degli artt. 107 e 108 TFUE, della decisione della Commissione UE 2016/1995 Final e dell'ordinanza della Corte di giustizia UE del 15 luglio 2015, C-82/14. Secondo la ricorrente, la CTR aveva errato nel ritenere compatibile con il diritto unionale l'agevolazione in questione senza verificare il presupposto dell'applicabilità del regime de minimis, e aveva altresì attribuito rilievo al decorso del tempo come causa di non recuperabilità dell'aiuto di Stato. La contribuente ha resistito con controricorso, sostenendo la correttezza della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza, ritenendo che il motivo consentisse di cogliere gli elementi di fatto essenziali. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia, affermando che la questione non introduceva un nuovo oggetto del processo ma riguardava solo la qualificazione giuridica del fatto, inerente all'agevolazione del 90% dell'IVA prevista dall'art. 1, comma 1011, L. 296/2006. La Corte ha ribadito il principio già consolidato secondo cui le agevolazioni fiscali per calamità naturali non sono applicabili in materia di IVA, perché il rimborso proporzionale delle somme corrisposte non rispetta il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio italiano, risultando quindi in contrasto con il diritto dell'Unione europea. Ha inoltre ritenuto irrilevante che il giudizio riguardasse non un diniego di rimborso, ma una cartella di pagamento emessa mediante iscrizione a ruolo. Ha infine escluso rilievo all'argomento della CTR sulla pretesa irrecuperabilità dell'aiuto di Stato per il solo decorso del tempo. In dispositivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
-ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.-
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 1, comma 1011, L. 296/2006
artt. 1, comma 1011, legge 296/2006
Disposizione agevolativa invocata nel giudizio; la Corte richiama il consolidato orientamento per cui non è applicabile all'IVA in quanto incompatibile con il diritto unionale.
artt. 107-108 TFUE
Richiamati per sostenere la disciplina sugli aiuti di Stato e la verifica della compatibilità unionale dell'agevolazione fiscale.
decisione della Commissione UE 2016/1995 Final
Richiamata dalla ricorrente come atto unionale rilevante sulla compatibilità dell'agevolazione e sul recupero dell'aiuto.
ordinanza della Corte di giustizia UE del 15 luglio 2015, C-82/14
Richiamata dalla ricorrente a supporto della disciplina unionale applicabile all'agevolazione fiscale.
ex artt. 36 bis, dPR 633/1972
Richiamato per affermare la legittimità formale dell'iscrizione immediata a ruolo della pretesa IVA.
Richiamato per affermare la legittimità formale dell'iscrizione immediata a ruolo della pretesa IVA.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali riconosciute per eventi calamitosi non possono essere applicate all'IVA quando il loro effetto si traduca in un rimborso o in una riduzione proporzionale incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con l'obbligo di riscossione integrale dell'imposta dovuta nel territorio nazionale.
- In materia di aiuti di Stato e agevolazioni fiscali, il decorso del tempo non è di per sé idoneo a rendere non recuperabile una somma indebitamente riconosciuta, se manca un valido fondamento giuridico di compatibilità con il diritto dell'Unione.
- Nel ricorso per cassazione, non integra mutamento del thema decidendum la deduzione di una diversa qualificazione giuridica di fatti pacifici già acquisiti al processo.
- Se la controversia è definibile sulla base degli accertamenti di fatto già compiuti, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito, senza rinvio.
- La legittimità formale della cartella esattoriale non è esclusa dal fatto che la pretesa derivi dal recupero di un'agevolazione fiscale ritenuta incompatibile con il diritto unionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21940/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21942/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21944/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21947/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21948/2024 del 05/08/2024
- ordinanza_civile · 5 ago 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2024 del 05/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →