Cassazione Civile, Ordinanza n. 11217/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte avversa)
La controversia
La controversia origina dalla domanda proposta da un avvocato per ottenere il pagamento degli onorari maturati per l'assistenza prestata in tre procedimenti instaurati dalla controparte del proprio assistito: un ricorso per sequestro conservativo, il reclamo avverso il rigetto del cautelare e il giudizio di merito. I giudizi si erano chiusi a seguito di accordo transattivo e il tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere, aveva compensato le spese e disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine. L'avvocato ricorreva in cassazione contro la decisione di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 68 della legge professionale forense, deducendo: 1) omesso esame del contenuto della transazione e della sentenza di cessazione della materia del contendere, per verificare soggetti e procedimenti effettivamente definiti e le ragioni della compensazione delle spese; 2) violazione dell'art. 68 L.P. e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la transazione avesse riguardato solo uno dei tre procedimenti e non potesse estendersi agli altri; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale e dell'art. 92 c.p.c., sostenendo che la domanda di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. era autonoma e non compresa nella transazione, sicché la rinuncia alla pronuncia sulle spese non avrebbe potuto escludere il credito professionale verso la controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi connessi ma in parte inammissibili e in parte infondati. Ha affermato che l'art. 68 della legge professionale forense è norma di stretta interpretazione e si applica solo quando la lite sia definita da una transazione o accordo equivalente che sottragga al giudice la pronuncia anche sulle spese. Quando invece il giudice interviene con una sentenza che dichiara la cessazione della materia del contendere e regola le spese, manca il presupposto per l'obbligazione solidale verso il difensore della controparte. La Corte ha inoltre osservato che nel caso concreto era stato lo stesso avvocato ricorrente a chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo transattivo, con conseguente permanenza del potere del giudice di decidere sulle spese secondo soccombenza virtuale. Ha poi ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui la transazione riguardava il giudizio di merito e si estendeva anche ai procedimenti cautelari, per il nesso di strumentalità necessaria tra cautela conservativa e merito. Infine, ha escluso che la cancellazione delle frasi offensive ex art. 89 c.p.c. costituisse un autonomo provvedimento decisorio idoneo a incidere sulla questione delle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 68 L.P.
La norma, in quanto deroga al principio per cui il difensore si rivolge di regola al proprio cliente, è di stretta interpretazione e si applica solo se la lite è definita da una transazione o accordo equivalente che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese.
Invocato per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione, ma la Corte non ha ravvisato alcuna omissione decisoria rilevante.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Richiamato ai fini dell'interpretazione della transazione, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla regolamentazione delle spese di lite, che nel caso concreto è stata comunque effettuata dal giudice.
La statuizione resa a seguito dell'istanza di cancellazione di espressioni offensive non ha carattere decisorio e non costituisce autonomo provvedimento idoneo a incidere sulla disciplina delle spese.
Richiamato per la trasmissione degli atti al Consiglio dell'Ordine.
Richiamato per distinguere i provvedimenti cautelari anticipatori da quelli conservativi, in rapporto alla necessità del giudizio di merito.
Richiamato per affermare il vincolo di strumentalità necessaria tra cautela conservativa e merito.
art. 14 preleggi
Usato per qualificare l'art. 68 L.P. come norma eccezionale/singolare di stretta interpretazione.
Richiamato nella parte in cui ha inciso sulla disciplina dei provvedimenti cautelari anticipatori.
Legge di conversione del D.L. 35/2005, richiamata per la disciplina dei cautelari.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Richiamato per il parametro dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'art. 68 della legge professionale forense opera come deroga eccezionale al principio di relatività del credito professionale verso il proprio cliente e va interpretato restrittivamente.
- Perché il difensore possa agire in via solidale contro la parte avversa è necessario che la controversia sia definita da una transazione o accordo equivalente che sottragga al giudice anche la pronuncia sulle spese; se il giudice decide sulle spese, il presupposto della solidarietà viene meno.
- La cessazione della materia del contendere non esclude di per sé l'applicabilità dell'art. 68 L.P.; ciò che rileva è se la definizione sia avvenuta senza statuizione giudiziale sulle spese.
- Nei procedimenti cautelari conservativi la definizione del giudizio di merito può estendere i propri effetti anche alla fase cautelare, per il vincolo di strumentalità necessaria tra cautela e merito.
- La statuizione resa sull'istanza di cancellazione di espressioni offensive ex art. 89 c.p.c. non ha natura decisoria e non è idonea, da sola, a incidere sulla questione delle spese o sulla configurabilità dell'accordo transattivo rilevante ai fini dell'art. 68 L.P.
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