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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27515/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate notificava il 23 dicembre 2008 a un contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno 2003, contestandogli redditi di capitale non dichiarati per complessivi Euro 6.744.402,31, risultanti da due accrediti sul suo conto corrente personale: Euro 589.554,80 provenienti da una società in accomandita semplice, qualificati come finanziamento, ed Euro 6.184.847,51 provenienti da una società semplice, qualificati come prelievo del socio. Secondo l’Amministrazione, una serie di trasferimenti di fondi tra società collegate, trasformazioni societarie e cessioni immobiliari per circa venti milioni di Euro aveva consentito di sottrarre a imposizione plusvalenze prossime a nove milioni di Euro; parte delle somme sarebbe poi confluita sul conto personale del contribuente. Questi sosteneva invece che si trattasse di movimentazioni finanziarie da riversare ad altre società e non di redditi propri; deduceva inoltre che le somme provenienti dalla società semplice derivassero dalla cessione di partecipazioni già assoggettata a imposta sostitutiva e che le vendite immobiliari fossero successive agli accrediti. La Commissione tributaria provinciale di Chieti aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale aveva inizialmente annullato l’accertamento. Dopo una prima cassazione con rinvio, il giudice tributario di secondo grado dell’Abruzzo, in sede di rinvio, rigettava il ricorso del contribuente. Con il ricorso per cassazione il contribuente proponeva due motivi, trattati congiuntamente: ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., denunciava l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti e l’erronea affermazione che non avesse contestato il significato degli accrediti; ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione dell’art. 37-bis, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2729 c.c., lamentando che il giudice non avesse valutato gli elementi di entrambe le parti né verificato se sussistessero presunzioni gravi, precise e concordanti circa la natura di reddito di capitale delle somme.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha rilevato che il giudice di rinvio si era limitato a reputare pregnanti gli indizi dell’Amministrazione e a richiamare la decisione relativa a un socio coinvolto in una vicenda analoga, senza esaminare gli elementi dedotti dal contribuente né svolgere la necessaria valutazione comparativa. Il rinvio disposto nella precedente fase di legittimità richiedeva invece al giudice di merito di accertare se gli accrediti sul conto personale costituissero effettivamente redditi di capitale assoggettabili a imposizione, valutando la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni e le risultanze offerte da entrambe le parti. Sono stati quindi accolti congiuntamente i profili di omesso esame e di violazione di legge, con nuovo giudizio di merito demandato al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il giudizio di rinvio era stato però disposto dalla Suprema Corte, operando anche riferimento all’analoga vicenda relativa al socio Di Nardo, perché il giudice del merito valutasse l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme confluite, in questo caso, sul conto corrente di Iasci Federico “potessero costituire o meno reddito da capitale derivante dal ridetto atto di trasferimento e, quindi assoggettabile ad imposizione fiscale: e tale accertamento spettava comunque alla commissione tributaria …” (sent. Cass., p. VI).

    La censura relativa al vizio di motivazione è fondata perché il giudice di rinvio non ha esaminato gli elementi rilevanti e discussi dalle parti, né ha svolto l’accertamento di merito richiesto sulla natura degli accrediti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Tuttavia il giudice del gravame non ha seguito le indicazioni della Suprema Corte, non ha esaminato gli elementi offerti dal contribuente, e non ha effettuato la necessaria valutazione comparativa con gli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria.

    La decisione del giudice di rinvio è censurabile per violazione di legge quando omette la valutazione comparativa degli elementi delle parti richiesta per accertare se gli accrediti siano redditi imponibili.

  • art. 37-bis, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    Il giudizio di rinvio era stato però disposto dalla Suprema Corte, operando anche riferimento all’analoga vicenda relativa al socio Di Nardo, perché il giudice del merito valutasse l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme confluite, in questo caso, sul conto corrente di Iasci Federico “potessero costituire o meno reddito da capitale derivante dal ridetto atto di trasferimento e, quindi assoggettabile ad imposizione fiscale: e tale accertamento spettava comunque alla commissione tributaria …” (sent. Cass., p. VI).

    Nella controversia sull’elusione fiscale il giudice di merito deve accertare, sulla base degli elementi acquisiti e delle presunzioni, se le somme siano effettivamente redditi da capitale imponibili; non è sufficiente richiamare in astratto l’effetto evasivo delle operazioni.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudizio di rinvio era stato però disposto dalla Suprema Corte, operando anche riferimento all’analoga vicenda relativa al socio Di Nardo, perché il giudice del merito valutasse l’esistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti, che le somme confluite, in questo caso, sul conto corrente di Iasci Federico “potessero costituire o meno reddito da capitale derivante dal ridetto atto di trasferimento e, quindi assoggettabile ad imposizione fiscale: e tale accertamento spettava comunque alla commissione tributaria …” (sent. Cass., p. VI).

    La natura imponibile delle somme deve essere verificata mediante una valutazione concreta degli indizi, per stabilire se le presunzioni siano gravi, precise e concordanti; occorre considerare anche gli elementi contrari dedotti dal contribuente.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione dispone il rinvio affinché il giudice di merito accerti se determinate somme costituiscano reddito imponibile, il giudice del rinvio deve svolgere tale accertamento e non può considerarlo già definito dal mero richiamo agli indizi menzionati nella precedente pronuncia.
  • La valutazione presuntiva della natura reddituale di somme accreditate su un conto personale richiede l’esame complessivo e comparativo degli elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria e dal contribuente, verificando concretamente la gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
  • La possibile elusività di operazioni negoziali, anche se effettive e non fittizie, non esonera il giudice dall’accertare chi sia l’effettivo possessore delle somme contestate e se queste costituiscano reddito assoggettabile a imposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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