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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01585/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per detenzione e cessione di sostanza stupefacente in relazione a 8 dosi di crack detenute e a 3 dosi cedute. Con il primo motivo ha contestato la motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, deducendo in sostanza che la censura fosse già stata dedotta in appello e non adeguatamente esaminata; la Corte di cassazione ha rilevato che la doglianza era meramente riproduttiva di quella già disattesa e che il giudice di merito aveva correttamente valorizzato la continuazione tra detenzione e cessione, qualificando il fatto come un'unica azione, con conseguente difetto di interesse ad impugnare. Con il secondo motivo ha censurato l'esclusione dell'attenuante della speciale tenuità del lucro ex art. 62 n. 4 c.p.; il motivo è stato ritenuto inammissibile perché l'attenuante richiede congiuntamente la speciale tenuità dell'offesa e del lucro, mentre nel caso concreto la Corte d'appello aveva valorizzato l'abitualità della condotta e la presenza di dosi già pronte per la cessione, escludendo quindi un lucro di speciale tenuità. Con il terzo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio, pari ad anni uno e mesi quattro di reclusione, ma la doglianza è stata ritenuta generica e manifestamente infondata, poiché la pena era stata determinata secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p. e con motivazione congrua.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di detenzione e cessione di sostanza stupefacente in ipotesi di lieve entità, oggetto della conferma di responsabilità

  • art. 62 n. 4 c.p.

    l'attenuante della speciale tenuità del danno o del lucro richiede congiuntamente la speciale tenuità dell'offesa e dell'utilità perseguita o conseguita

  • art. 133 c.p.

    i criteri di commisurazione della pena devono essere applicati e motivati dal giudice di merito, con indicazione degli elementi ritenuti rilevanti

  • art. 133 cod.proc.pen.

    richiamo presente nel testo, ma verosimilmente riferito per errore materiale ai criteri di commisurazione della pena; il senso attribuito dalla Corte è quello dei criteri di cui all'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre una censura già disattesa in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se il giudice di merito ha già fornito una risposta logica e coerente.
  • Ai fini dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è necessario che la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro perseguito o conseguito sia l'evento dannoso o pericoloso del reato; in mancanza di uno dei due requisiti l'attenuante non è applicabile.
  • Nel reato di spaccio di stupefacenti, la detenzione di dosi già pronte per la cessione e la reiterazione delle cessioni possono escludere la riconducibilità del fatto a un lucro di speciale tenuità.
  • La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando il giudice di merito indica gli elementi ritenuti rilevanti ai fini della commisurazione della pena e mostra di avere applicato i criteri legali di valutazione, senza necessità di una confutazione analitica di ogni singolo argomento difensivo.
  • Quando la decisione di merito qualifica la condotta come unitaria e ciò esclude un autonomo interesse a impugnare su uno dei profili contestati, il motivo che non si confronta con tale qualificazione è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneOnere della prova

Testo integrale

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