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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19956/2022 del 21/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per gli anni 2006 e 2007, relativo a operazioni soggettivamente inesistenti nell'ambito di una presunta frode carosello nel commercio di oli lubrificanti. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provata la consapevolezza della società acquirente di partecipare alla frode, valorizzando l'assolvimento dell'imposta di consumo, la consegna della merce in regime di deposito libero e l'effettività dei pagamenti e delle consegne. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 109 d.P.R. 917/1986, sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato all'Ufficio la prova del coinvolgimento della contribuente nella frode, nonostante gli elementi indiziari sull'inesistenza soggettiva delle operazioni; (2) violazione dell'art. 132 c.p.c., per motivazione mancante o meramente apparente, poiché la sentenza d'appello non avrebbe spiegato l'iter logico seguito per escludere la consapevolezza della contribuente rispetto alla frode delle società fornitrici, ritenute mere cartiere.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso e assorbito il primo. Ha affermato che, in materia di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche in via indiziaria sia la fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario della partecipazione a un'evasione; tuttavia, una volta allegato un quadro indiziario specifico, il giudice di merito deve valutarlo e motivare perché non sia sufficiente. La CTR, invece, si era limitata a valorizzare l'effettività materiale delle operazioni e dei pagamenti senza esaminare gli indizi di frode indicati dall'Ufficio, rendendo la motivazione meramente apparente. Per questo la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: quando l'Ufficio contesta operazioni soggettivamente inesistenti e allega elementi indiziari, il giudice deve verificare se tali elementi siano idonei a fondare la prova richiesta e non può addossare automaticamente all'Amministrazione ogni ulteriore dimostrazione.

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917

    È citato come norma asseritamente violata nel motivo relativo al riparto probatorio; nel testo non emerge una specifica interpretazione autonoma della disposizione.

  • art. 132 c.p.c.

    La Corte ne ricava il dovere di motivazione della sentenza: la decisione è nulla quando manca l'iter argomentativo e non si confronta con gli elementi indiziari decisivi dedotti dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la deduzione della violazione di legge nei primi motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamati solo per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in l. 25 ottobre 2016, n. 197

    Richiamato per la disciplina processuale della camera di consiglio.

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario, o la sua conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della partecipazione dell'operazione a un'evasione d'imposta.
  • La prova della consapevolezza del destinatario non può essere esclusa soltanto invocando la regolarità formale della contabilità, l'avvenuto pagamento del corrispettivo o la consegna della merce, trattandosi di circostanze compatibili con la frode.
  • Quando l'Ufficio deduce un quadro indiziario specifico di frode, il giudice di merito deve esaminarlo puntualmente e spiegare perché non sia idoneo a integrare la prova richiesta; in mancanza, la motivazione è solo apparente.
  • La ripartizione dell'onere probatorio nelle frodi IVA si articola così: all'Amministrazione la prova della fittizietà soggettiva e degli indici di consapevolezza; al contribuente la prova contraria di aver agito senza sapere e senza poter sapere, usando la massima diligenza esigibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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