Cassazione Civile, Ordinanza n. 05672/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un’azienda agricola per il pagamento di contributi comunitari PAC relativi a più annualità fino al 2008. L’ente pagatore propose opposizione sostenendo di poter compensare il credito dell’impresa con un proprio controcredito relativo a prelievi supplementari per superamento delle quote latte. Dopo un primo ciclo processuale, la causa è stata decisa in rinvio dalla Corte d’appello, che ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’azienda alla restituzione di quanto riscosso, ritenendo ammissibile la compensazione atecnica tra il credito PAC e il debito per quote latte, in base alla normativa applicabile e alla giurisprudenza di legittimità. Con il ricorso per cassazione l’azienda agricola ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 384 c.p.c. e del giudicato rescindente, sostenendo che il giudice di rinvio si fosse discostato dai limiti del rinvio e avesse pronunciato ultra petita; dall’altro, violazione della normativa unionale e nazionale sulla incompensabilità dei contributi PAC, lamentando l’assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito dell’ente e l’impignorabilità dei contributi agricoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha affermato che il giudice di rinvio si è attenuto al principio di diritto fissato nella precedente ordinanza rescindente, dovendo valutare proprio la compensabilità dei crediti PAC con i debiti per quote latte. Quanto al secondo, ha confermato l’orientamento secondo cui è ammissibile la compensazione impropria o atecnica tra il credito dell’agricoltore per contributi PAC e il controcredito dell’ente per prelievi supplementari sulle quote latte, quando il controcredito sia certo e liquido secondo l’apprezzamento del giudice di merito. La Corte ha valorizzato l’unitarietà del rapporto nell’ambito del sistema PAC, la funzione del registro nazionale/SIAN e la necessità di un’interpretazione conforme al diritto UE. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché l’intimata non ha partecipato al giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può discostarsene nei limiti del thema decidendum tracciato dalla pronuncia rescindente.
Richiamato come parametro del motivo, ma la Corte esclude la violazione del giudicato sostanziale nel caso concreto.
Esclusa la pronuncia ultra petita, perché la Corte d’appello si è pronunciata entro i limiti della questione devoluta dal rinvio.
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione; la Corte conferma però l’ammissibilità della compensazione atecnica nei rapporti PAC/quote latte secondo i presupposti accertati di merito.
Invocato per sostenere l’incompensabilità; la Corte non accoglie questa lettura e conferma la compensazione impropria nel sistema considerato.
art. 3, comma 2, L. 11 novembre 2005, n. 231
Norma di riferimento per la disciplina del recupero/compensazione dei debiti connessi alle quote latte e ai contributi PAC nel caso esaminato.
Richiamata nel motivo, ma non ritenuta idonea a escludere la soluzione accolta dalla Corte di merito e confermata in cassazione.
art. 5 ter Reg. CE 1034/2018
Invocato per sostenere la non compensabilità, ma la Corte aderisce all’orientamento che ammette la compensazione impropria nel sistema PAC.
Reg. CE 885/2006
Richiamato nel motivo in collegamento con la disciplina unionale del recupero e della compensazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento della declaratoria di sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e può svolgere gli accertamenti necessari solo entro i confini tracciati dalla pronuncia rescindente.
- In materia di crediti PAC e debiti per prelievi supplementari sulle quote latte, è ammissibile la compensazione impropria o atecnica quando i crediti contrapposti risultino certi e liquidi secondo l’apprezzamento del giudice di merito.
- La compensazione tra contributi agricoli e debiti per quote latte può essere ricostruita in chiave di unità del rapporto nell’ambito della PAC, valorizzando il registro nazionale/SIAN e l’esigenza di assicurare il recupero effettivo delle somme dovute dagli operatori.
- L’asserita incompensabilità o impignorabilità del credito agricolo non impedisce di per sé la compensazione ove la disciplina speciale e l’interpretazione conforme al diritto UE conducano a ritenere il controcredito dell’ente utilizzabile in compensazione.
- La verifica della certezza, liquidità ed esigibilità del controcredito, quando affidata al giudice di merito, è tendenzialmente insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione coerente.
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