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Sentenza

Sentenza n. 216/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi a seguito di sentenza recante n. 129/2025 pubbl. il 26/01/2025 RG n. 1413/2024 dal Tribunale di Locri, Sezione Civile, Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale.

Giustizia amministrativa202500273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Locri che aveva ordinato l'attribuzione della Carta del docente per un valore di euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Locri, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta del docente, secondo il relativo sistema, per il valore corrispondente a due annualità non godute, pari a euro 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 gennaio 2025 ed era stata attestata come passata in giudicato il 4 giugno 2025. Nonostante la notificazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi notificato e depositato il ricorso per ottemperanza il 7 giugno 2025. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza dimostrare l'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato che il titolo giudiziale era ritualmente notificato, passato in giudicato e divenuto eseguibile anche per effetto del decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Poiché la documentazione e le difese processuali confermavano il perdurante inadempimento dell'amministrazione, ha dichiarato fondata la domanda e accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Locri, mettendo a disposizione della ricorrente l'importo dovuto entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inadempimento, il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Commissario ad acta, con facoltà di delega, disponendo che provveda entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente e a spese dell'amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 500,00, oltre accessori di legge, per le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato e ha previsto, in caso di persistente inerzia, l'intervento del Commissario ad acta.

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Costituiscono la base normativa del potere di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a garantirla.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso prima di esaminare l'inottemperanza.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato nel giudicato da eseguire quale base per il riconoscimento di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione del titolo giudiziale, il suo passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto per il pagamento rendono azionabile l'obbligo di esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
  • L'amministrazione che non dimostri di avere dato esecuzione a un giudicato è inottemperante; il giudice può ordinare l'adempimento entro un termine e fissare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il Commissario ad acta può essere incaricato di compiere, su istanza della parte interessata e a spese dell'amministrazione inadempiente, tutti gli atti necessari a dare esecuzione al giudicato, con obbligo di riferire al giudice sugli adempimenti compiuti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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