Cassazione Penale, Ordinanza n. 37015/2026 del 22/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del 10 febbraio 2026 della Corte d'appello di Genova, che, all'esito del concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato il trattamento sanzionatorio confermando la condanna per tentato furto aggravato. Con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), c.p.p., ha denunciato l'omessa motivazione sulla quantificazione della pena e la mancata indicazione delle ragioni per cui la Corte d'appello non aveva pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, nel concordato in appello, non sono ammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né quelle relative alla determinazione della pena, salvo che il vizio abbia comportato l'illegalità della sanzione. La decisione ha inoltre osservato che tale ragione rendeva superfluo esaminare la manifesta genericità del ricorso. L'inammissibilità è stata dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 4.000 euro alla Cassa delle ammende, essendo ravvisabili profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è circoscritto ai vizi concernenti la formazione della volontà di accedervi, il consenso del pubblico ministero e la difformità della pronuncia. Sono invece inammissibili le contestazioni sulla mancata valutazione delle cause di proscioglimento e sulla determinazione della pena, se non ne deriva l'illegalità della sanzione.
in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. non può essere dedotta con ricorso per cassazione contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello.
ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila
La Corte dichiara de plano l'inammissibilità del ricorso secondo la disposizione indicata.
ritenuto che all'inammissibilità — da dichiararsi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. — consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando l'inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile per censure concernenti la formazione della volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero e l'eventuale difformità della decisione rispetto al contenuto concordato.
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello sono inammissibili le doglianze sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. e sui vizi di determinazione della pena, a meno che questi ultimi abbiano determinato l'illegalità della sanzione.
Come è indicizzato
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