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Sentenza

Sentenza del 09/06/2020 n. 406 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Decisione sul reclamo avverso decreto presidenziale di estinzione del processo - Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere - Perfezionamento della definizione delle liti pendenti - Momento della definizione e estinzione della lite pendente -Sospensione del processo - Lite temeraria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

B impugnava il decreto presidenziale n. 12/2020 del 14 gennaio 2020, che aveva dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio d’appello relativo a due avvisi di accertamento. Sosteneva che l’estinzione fosse illegittima senza una sua rinuncia o adesione alla richiesta dell’Ufficio e prima della scadenza dei termini per l’eventuale diniego della definizione agevolata o per chiedere la trattazione; inoltre, riteneva che l’estinzione non potesse essere dichiarata prima del 31 dicembre 2020. L’Ufficio chiedeva il rigetto del reclamo, le spese e il risarcimento per lite temeraria.

La decisione

La CTR ha rigettato il reclamo: la definizione delle liti si era perfezionata con la presentazione, entro il 31 maggio 2019, delle due domande relative agli atti impugnati e con il pagamento della prima rata per ciascuna. Non occorrevano né il pagamento integrale delle rate né la rinuncia o l’accettazione delle altre parti; la sospensione del processo serviva soltanto a permettere all’Ufficio di verificare domanda e versamento. La decisione sul reclamo ex art. 28 D.Lgs. 546/1992 doveva svolgersi immediatamente in camera di consiglio, senza necessità di udienza pubblica o di previa comunicazione alle parti. La CTR ha quindi dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese relative alla lite principale; ha condannato B a rimborsare all’Ufficio 1.000 euro per il giudizio di reclamo. Ha respinto la domanda dell’Ufficio di risarcimento per lite temeraria, non essendo provata la colpa grave della contribuente, anche considerata la complessità della disciplina.

Norme richiamate

  • Art. 28, commi 4 e 5, D.Lgs. 546/1992

    Diversamente da quanto pare sostenere la difesa della sig.ra B, la decisione sul reclamo in questione non può essere preceduta dalla fissazione di un'udienza pubblica, posto che il comma 4 dell'invocato art. 28 cit. prevede espressamente che la commissione decide sul punto "immediatamente ... in camera di consiglio". Da ciò consegue che, per una rituale decisione, non è neppure necessaria una previa comunicazione alle parti dell'udienza in camera di consiglio.

    Il reclamo contro il decreto presidenziale di estinzione è deciso immediatamente in camera di consiglio; non è necessaria un’udienza pubblica né la previa comunicazione alle parti della camera di consiglio. In caso di rigetto, la Commissione pronuncia con sentenza l’estinzione del processo.

  • Art. 6, commi 6, 8, 10 e 13, D.L. 119/2018

    Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del reclamante, dunque, la lite pendente è da ritenersi effettivamente definita nel momento in cui avviene la presentazione della domanda di definizione, accompagnata dall'avvenuto versamento quantomeno della prima rata del dovuto, entro il 31 maggio del 2019.

    La definizione agevolata si perfeziona con la domanda distinta per ciascun atto impugnato e il pagamento, entro il termine previsto, dell’intero importo o almeno della prima rata. Da quel momento la lite è definita e può essere dichiarata estinta senza attendere il saldo delle rate e senza il consenso processuale delle altre parti. La sospensione è funzionale alla verifica della regolarità della domanda e del pagamento, non condiziona il perfezionamento della definizione.

  • Art. 8 D.Lgs. 218/1997

    Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento ratea/e, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali.

    La disciplina richiamata consente il pagamento rateale, fino a venti rate trimestrali; il perfezionamento della definizione non richiede che tutte le rate siano già state pagate.

  • Art. 15-ter D.P.R. 602/1973

    La ratio di tale disposizione è invero quella di definitivamente eliminare da subito la lite pendente, consentendo, da un lato, al contribuente di sanare la sua posizione debitoria con il fisco anche attraverso versamenti rateali da completare in seguito ed assicurando però, dall'altro lato, all'ufficio la possibilità, laddove non vengano versate le rate successive, di iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme ancora dovute, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15-ter D.P.R. n. 602/1973.

    Se, dopo il perfezionamento della definizione, non vengono pagate le rate successive, l’Ufficio può iscrivere a ruolo le somme residue e applicare le sanzioni previste per l’inadempimento.

  • Art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    Conseguentemente, l'Agenzia ha espressamente richiesto che "ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 6 c. 13 d.l. 119/2018 e 46 c. 3. D.Lgs. 546/1992" venisse dichiarata "L'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio."

    La cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio; nel caso concreto le spese della lite principale sono state compensate.

  • Art. 96 c.p.c.

    Non è infatti emersa la prova certa della sussistenza dei presupposti necessari all'applicazione dell'art. 96 c.p.c. e, segnatamente, della colpa grave della contribuente nel sostenere i propri assunti (anche alla luce dell'apprezzabile complessità del disposto normativa di cui all'art. 6 cit.).

    La condanna per lite temeraria richiede la prova dei presupposti di legge, inclusa la colpa grave. La complessità della disciplina può rilevare nel valutare se tale elemento sia dimostrato.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata prevede che si perfezioni con domanda e pagamento della prima rata, la lite può considerarsi definita da quel momento: non occorre attendere il pagamento delle rate successive, fermo il potere dell’Ufficio di recuperare il residuo in caso di inadempimento.
  • Se la disciplina collega l’estinzione alla definizione agevolata, non è necessaria un’ulteriore rinuncia al giudizio o l’accettazione della controparte, salvo diversa previsione normativa.
  • La sospensione del processo prevista per verificare la domanda e il pagamento non va confusa con il momento in cui si perfeziona la definizione né implica che l’estinzione debba attendere la fine del periodo di sospensione.
  • Il reclamo tributario contro il decreto presidenziale di estinzione è trattato in camera di consiglio senza udienza pubblica e, secondo questa decisione, senza previa comunicazione alle parti della relativa udienza.
  • La lite temeraria non consegue automaticamente al rigetto del reclamo: occorre provare i presupposti dell’art. 96 c.p.c., in particolare la colpa grave; la complessità della normativa può deporre contro la sua sussistenza.

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