Cassazione Civile, Ordinanza n. 14020/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Un automobilista agiva per il risarcimento dei danni subiti dalla propria vettura dopo essere finito in una buca non visibile e non segnalata presente sul manto stradale di una via comunale. Il giudizio veniva proposto contro il Comune proprietario e custode della strada; il Comune chiamava in causa la società distributrice di energia elettrica, sostenendo che i lavori di potenziamento di una cabina elettrica fossero la causa del dissesto; la società distributrice chiamava a sua volta la società appaltatrice dei lavori, poi fallita. In primo grado la domanda veniva accolta, con condanna solidale della distributrice e dell'appaltatrice, oltre a condanna ex art. 96 c.p.c. in capo alla distributrice. In appello, la sentenza veniva riformata con esclusione della responsabilità della società distributrice. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) nullità del giudizio di appello per mancata interruzione/integrazione del contraddittorio in relazione al fallimento della società appaltatrice; 2) violazione degli artt. 99, 112 e 343 c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto necessaria un'appello incidentale dell'attore, che in primo grado era risultato totalmente vittorioso; 3) violazione degli artt. 2697 e 2051 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente invertito l'onere della prova, mentre sarebbe bastata la prova del danno e del nesso causale con la cosa.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, osservando che, anche ove si fosse accolta la censura sul mancato rilievo dell'interruzione o sull'integrazione del contraddittorio, il giudice di rinvio non avrebbe potuto comunque accogliere domande contro la società fallita, dovendo queste essere fatte valere in sede concorsuale; ha quindi escluso ogni utilità concreta della censura. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, poiché il primo giudice aveva accolto la domanda nei confronti dei terzi chiamati e aveva sostanzialmente escluso il Comune da ogni statuizione condannatoria, l'attore doveva impugnare tale capo, non potendo considerarsi integralmente soddisfatto; ne è derivato il giudicato interno sul punto. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello: il Tribunale non aveva trattato la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. in via generale, ma la specifica responsabilità del committente per i danni cagionati nell'esecuzione di lavori affidati ad appaltatore, riformando la decisione di primo grado che aveva erroneamente invertito l'onere probatorio. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; è stato disposto l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 300, 342, 163, 164 e 359 c.p.c.
Richiamati come parametri della censura di nullità del giudizio di appello per interruzione e contraddittorio, ma la Corte esclude la decisività della doglianza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come vizio denunciato per nullità processuali e violazioni del contraddittorio.
Il fallimento intervenuto dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni nel primo grado non imponeva, secondo la Corte, la soluzione prospettata dal ricorrente; al più poteva porsi un problema di integrazione del contraddittorio.
Le domande verso il fallito, dopo il fallimento, devono essere fatte valere in sede concorsuale; perciò nel giudizio ordinario non sarebbe comunque possibile l'accoglimento della pretesa contro la fallita.
La Corte richiama il difetto di interesse ad agire/impugnare quale causa di inammissibilità del primo motivo, per assenza di utilità concreta derivabile dall'accoglimento.
Richiamati in relazione all'obbligo di impugnare la statuizione non pienamente satisfattiva e alla formazione del giudicato interno sui capi non impugnati.
Censurato dal ricorrente, ma la Corte osserva che la sentenza d'appello non si fondava sulla responsabilità del custode in via generale, bensì sulla responsabilità del committente per danni da lavori eseguiti da appaltatore.
Richiamato per contestare l'asserita inversione dell'onere della prova; la Corte ritiene che la censura non colga il tema effettivamente deciso dal giudice d'appello.
Invocato per la valutazione della prova; la Corte lo menziona nel rigettare la doglianza per difetto di pertinenza.
Cita la condanna per responsabilità aggravata inflitta in primo grado alla società poi appellante e riformata in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la censura processuale che, anche se fondata, non potrebbe produrre alcuna utilità concreta per il ricorrente, perché il giudice del rinvio non potrebbe comunque pervenire a una decisione favorevole sulla domanda sostanziale.
- Quando il giudice di primo grado accoglie la domanda dell'attore solo nei confronti di terzi chiamati, escludendo il convenuto originario da ogni condanna, l'attore deve impugnare quel capo se non lo condivide; in difetto si forma giudicato interno sulla statuizione resa nei confronti del convenuto originario.
- La doglianza sulla ripartizione dell'onere della prova è inammissibile se non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: non è sufficiente richiamare in astratto la disciplina della responsabilità da cosa in custodia se la decisione riguarda invece la responsabilità per danni cagionati nell'esecuzione di lavori affidati a un appaltatore.
- Nelle controversie per danni derivanti da lavori eseguiti su strada pubblica, la responsabilità del committente e dell'appaltatore va valutata secondo i criteri specifici elaborati dalla giurisprudenza per l'esecuzione dell'opera, non secondo una generica inversione dell'onere probatorio riferita alla custodia della cosa.
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