Cassazione Civile, Ordinanza n. 28497/2022 del 30/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il richiedente impugnava per cassazione il decreto del Tribunale di Roma che aveva rigettato tutte le domande di protezione: status di rifugiato, protezione sussidiaria e, in subordine, permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso per cassazione era articolato in quattro motivi, ma la Corte non entra nel loro esame nel merito perché rileva un vizio preliminare della procura speciale. La procura, conferita in calce al ricorso, indicava gli estremi del decreto impugnato e la data di rilascio del mandato, ma non conteneva un’esplicita certificazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, limitandosi alla formula "Per autentica". La Corte richiama l’interpretazione dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 resa dalle Sezioni Unite, secondo cui la procura speciale per il ricorso in cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve recare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del decreto e deve essere certificata dal difensore. Richiama altresì la successiva decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto tale disciplina non contrastante con i parametri costituzionali e convenzionali evocati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, senza esaminare i quattro motivi di impugnazione, perché la procura speciale non era stata redatta in conformità all’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite: mancava infatti la certificazione del difensore sulla data di rilascio della procura, che doveva risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore"
Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale dato deve essere certificato dal difensore; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono evocati nel richiamo alla decisione della Corte costituzionale che ha ritenuto non contrastante con tali parametri il requisito di certificazione della data della procura previsto dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008.
artt. 28 e 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE
Sono menzionati quale parametro eurounitario richiamato nella verifica di costituzionalità della disciplina sulla procura nel giudizio di cassazione in materia di protezione internazionale.
artt. 46, 18 e 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Sono richiamati come parametri sovranazionali nella valutazione di conformità costituzionale della norma processuale speciale.
artt. 6, 13 e 14 CEDU
Sono richiamati come parametri convenzionali considerati nella decisione della Corte costituzionale menzionata dalla Corte di cassazione.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale fonte di introduzione del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve rispettare in modo rigoroso il requisito formale della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, con esplicita certificazione del difensore.
- La mancata certificazione della data di rilascio della procura speciale, quando prescritta dalla disciplina speciale, determina l’inammissibilità del ricorso senza che possa procedersi all’esame dei motivi di impugnazione.
- La formula di autentica della sottoscrizione non equivale, di per sé, a certificazione della data della procura, se non emerge in modo esplicito la verifica della posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l’intimato non svolge difese, non vi è statuizione sulle spese processuali; resta però applicabile, se dovuto, l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.
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