Cassazione Civile, Ordinanza n. 13027/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato avvisi di accertamento a una società di persone e ai relativi soci, recuperando a tassazione maggiori imposte IRPEF imputate ai soci ex art. 5 TUIR, oltre a IRAP e IVA. I contribuenti avevano impugnato gli atti dinanzi alla CTP e poi alla CTR, che aveva in sostanza confermato la pretesa fiscale. In cassazione i soci proponevano sette motivi: 1) nullità degli avvisi per sottoscrizione da parte di funzionario privo di valida delega; 2) violazione del contraddittorio preventivo; 3) errata applicazione dell’accertamento induttivo e delle presunzioni supersemplici; 4) violazione del principio di competenza ex art. 109 TUIR, avendo la CTR ritenuto applicabile il principio di cassa; 5) errata esclusione dell’aliquota IVA ridotta per alcune fatture; 6) omessa pronuncia sulla carenza di motivazione degli avvisi; 7) omessa pronuncia sulla detrazione dell’IVA indicata in fatture di acquisto e nello spesometro dei fornitori.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quarto motivo, ritenendo erronea la sentenza della CTR nella parte in cui aveva applicato il principio di cassa anziché quello di competenza per l’imputazione temporale dei componenti reddituali. Tutti gli altri motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili: infondati i primi tre e il settimo, inammissibili il quinto e il sesto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria Regionale di Secondo Grado in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La delega di firma dell’avviso di accertamento integra un mero decentramento burocratico interno, privo di rilevanza esterna; l’atto resta imputabile all’organo delegante e non è necessario indicare specifiche ragioni del decentramento, potendo la delega risultare anche da ordini di servizio.
Richiamato per dedurre la violazione del contraddittorio preventivo, ma la censura è stata respinta perché la CTR aveva accertato che l’Amministrazione aveva attivato il contraddittorio e che il contribuente non aveva risposto agli inviti.
art. 24 L. 4/1929
Richiamato dal ricorrente in tema di contraddittorio preventivo, ma senza accoglimento della censura.
art. 6, comma 3, D.lgs. 218/1997
Richiamato quale base del contraddittorio preventivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura per avvenuta attivazione del confronto endoprocedimentale.
La censura è stata respinta perché, in presenza di omessa dichiarazione, il potere di accertamento non va ricondotto a tale disposizione ma al diverso regime dell’art. 41 d.P.R. 600/1973.
In caso di omessa dichiarazione l’Ufficio può determinare il reddito complessivo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, utilizzando qualsiasi elemento probatorio e anche presunzioni supersemplici, con inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
È la norma inderogabile sul principio di competenza: ricavi, spese e altri componenti concorrono al reddito nell’esercizio di competenza, salvo che non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare; l’amministrazione e il giudice non possono sostituire a tale criterio quello di cassa.
Richiamato in tema di aliquota IVA ridotta, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per richiesta di riesame del merito.
Richiamato per lamentare omessa pronuncia; i motivi sono stati giudicati inammissibili per genericità e perché diretti a ottenere una nuova valutazione di merito.
art. 42, comma 2, d.P.R. 600/1973
Richiamato in tema di motivazione dell’avviso di accertamento; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Usato per l’imputazione per trasparenza del reddito della società di persone ai soci, nella misura del cinquanta per cento ciascuno, quale base della pretesa impositiva.
Norma processuale evocata per denunciare violazioni di legge; la Corte ha distinto i motivi infondati da quelli inammissibili perché tendevano a un riesame del merito.
Richiamato per i motivi di violazione di legge relativi a contraddittorio, competenza, IVA e motivazione degli avvisi.
Sez. Un. n. 17757 del 2016
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che la neutralità dell’IVA consente la detrazione dell’eccedenza anche in mancanza della dichiarazione annuale, se risultano da dichiarazioni periodiche e sono rispettati i requisiti sostanziali entro il termine previsto.
Massime di principio
- In caso di avviso di accertamento sottoscritto da funzionario delegato, la delega di firma ex art. 42 d.P.R. 600/1973 è un atto organizzativo interno privo di rilevanza esterna; la sua validità può risultare anche da ordini di servizio e non richiede l’indicazione di specifiche ragioni organizzative, purché sia verificabile la corrispondenza tra sottoscrittore e delega.
- La censura di difetto di contraddittorio è infondata quando risulti che l’Amministrazione abbia effettivamente invitato il contribuente a interloquire e quest’ultimo sia rimasto inerme, poiché non può essere imputata al fisco la mancata partecipazione del destinatario degli inviti.
- In caso di omessa dichiarazione, il potere di accertamento dell’Amministrazione finanziaria è disciplinato dall’art. 41 d.P.R. 600/1973 e consente l’utilizzo di qualsiasi elemento conosciuto, anche presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; ciò comporta l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
- Il principio di competenza ex art. 109 TUIR è inderogabile per entrambe le parti del rapporto tributario: ricavi e costi vanno imputati all’esercizio in cui nasce il titolo giuridico che li genera, non a quello in cui interviene il mero incasso o pagamento.
- Nel giudizio di legittimità, i motivi che mirano a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio o che difettano di specificità e autosufficienza sono inammissibili, anche se formalmente incardinati come violazione di legge o omessa pronuncia.
- La detrazione dell’IVA può essere riconosciuta anche in assenza della dichiarazione annuale, ma il contribuente deve dimostrare i presupposti sostanziali del diritto con idonea documentazione contabile e indicare con precisione le operazioni e le fatture rilevanti.
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