Cassazione Civile, Ordinanza n. 24956/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, emesso ai sensi dell'art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973, con cui l'Ufficio ha rideterminato induttivamente il reddito d'impresa e ha recuperato a tassazione maggiori IRAP e IVA, oltre a maggiori IRPEF in capo ai soci per trasparenza. L'atto seguiva un invito a comparire ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 rimasto senza esito. La contribuente società e i soci avevano impugnato l'accertamento; in primo grado la CTP aveva accolto solo parzialmente il ricorso. In appello la CTR del Veneto ha rigettato il gravame dell'Ufficio, proposto nei confronti del fallimento della società dichiarato nelle more. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione degli artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., sostenendo che la decisione di appello fosse sorretta da una motivazione solo apparente e da una mera adesione acritica alla sentenza di primo grado, senza indicazione dei motivi di appello e senza un autonomo vaglio critico.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del "minimo costituzionale" ex art. 111, sesto comma, Cost., con nullità della sentenza nei casi di mancanza della motivazione, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, riconducibili alla violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. Nel caso concreto, la sentenza d'appello non riportava i motivi di gravame dell'Ufficio e si limitava a una formula del tutto generica di conferma della decisione impugnata, senza chiarire quali censure fossero state esaminate e perché fossero state disattese. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la regolazione e liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 2, lett. d-bis, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo del reddito d'impresa oggetto di contestazione
richiamato in relazione all'invito a comparire rimasto senza esito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la censura di nullità della sentenza per vizi della motivazione riconducibili alla violazione dell'art. 132 c.p.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate per la nullità della sentenza di appello
art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la sua violazione determina nullità della sentenza quando la motivazione manchi o sia solo apparente
richiamato in tema di contenuto della motivazione della decisione
art. 111, sesto comma, Cost.
individua il parametro costituzionale del "minimo costituzionale" della motivazione
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando è solo apparente, incomprensibile, perplessa o manifestamente contraddittoria, perché non assolve alla funzione di rendere percepibili le ragioni della decisione.
- Nel giudizio di appello, la motivazione per relationem è legittima solo se il giudice richiama in modo comprensibile il contenuto della decisione o degli atti cui rinvia e dà conto, almeno in sintesi, delle specifiche censure esaminate e delle ragioni del loro rigetto.
- La mera formula di adesione alla sentenza di primo grado, senza indicazione dei motivi di gravame e senza un autonomo percorso argomentativo, integra motivazione apparente e determina nullità della sentenza.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale previsto dall'art. 111 Cost., sicché il vizio rilevante in cassazione coincide con l'assenza o l'apparenza della motivazione, non con una semplice insufficienza argomentativa.
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