Cassazione Civile, Ordinanza n. 32272/2025 del 11/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (consorzio)
La controversia
Una società consorziata aveva chiesto l'accertamento della nullità, o in subordine dell'annullamento, di varie delibere consortili e degli atti esecutivi con cui le erano state irrogate sanzioni pecuniarie e richieste di pagamento per la chiusura dei locali, contestando che tali delibere avessero modificato in sostanza l'art. 6, comma 5, dello statuto consortile senza l'unanimità richiesta dall'art. 2607 c.c., e deducendo anche la violazione di norme sulla forma e sui quorum, del principio di uguaglianza e di difese istruttorie non accolte. Il consorzio, costituitosi, aveva eccepito che la controversia fosse devoluta ad arbitri per effetto della clausola compromissoria statutaria. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale. Con il regolamento di competenza la società ricorrente ha sostenuto che le delibere impugnate incidessero su diritti indisponibili e quindi non fossero arbitrabili, richiamando gli artt. 806 c.p.c., 2603, 2606, 2607 c.c., 2345 c.c., 3 Cost. e 132 c.p.c., oltre a lamentare omessa valutazione delle richieste istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato che la controversia è devoluta alla competenza arbitrale e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la lite non riguardasse diritti indisponibili: la tutela dell'immutabilità del contratto consortile e la disciplina delle sue modifiche, pur essendo norme anche imperative e in parte inderogabili, proteggono interessi dei singoli consorziati e non interessi generali tali da sottrarre la controversia all'arbitrato. Inoltre ha rilevato che il ricorso difettava di specificità e autosufficienza perché non trascriveva il contenuto delle delibere impugnate, dello statuto e delle richieste istruttorie, impedendo di verificare la dedotta incidenza su diritti indisponibili. È stata quindi dichiarata la competenza arbitrale.
Norme richiamate
L'arbitrato è ammesso per le controversie che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; il limite riguarda l'indisponibilità del diritto, non la mera inderogabilità delle norme applicabili al rapporto.
art. 21 dello statuto del Consorzio
Clausola compromissoria statutaria ritenuta applicabile alla lite.
art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003
Ritenuto dal Tribunale non applicabile al consorzio con attività esterna non costituito in forma societaria.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle modifiche del contratto consortile; la Corte osserva che disciplina gli obblighi consortili e non introduce un interesse generale indisponibile.
Richiamato nel ricorso come norma regolatrice delle deliberazioni consortili, ma senza rilievo decisivo ai fini dell'arbitrabilità.
La modifica del contratto consortile richiede, salvo patto diverso, il consenso di tutti i consorziati e la forma scritta; la sua violazione tutela però interessi dei singoli consorziati e non diritti indisponibili.
Citatto nel motivo di ricorso, ma non assunto come decisivo dalla Corte.
art. 14 dello statuto consortile
Richiamato per i quorum costitutivi e deliberativi; la sua eventuale violazione non è stata ritenuta sufficiente a configurare indisponibilità del diritto.
art. 6, comma 5, dello statuto del Consorzio
Disposizione che prevedeva l'obbligo di tenere in attività l'impresa e aperti i locali; la Corte rileva che il ricorso non ne ha trascritto il contenuto in modo sufficiente.
art. 10 dello statuto
Base della contestazione di morosità intimata dal consorzio.
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo e comunque applicabile alle società per azioni, non ai consorzi.
art. 2 Cost.
Citatto nel ricorso, ma senza incidenza autonoma sulla decisione.
art. 3 Cost.
Invocato per asserita discriminazione tra consorziati; la Corte esclude che l'eventuale favoritismo verso altri consorziati trasformi la controversia in questione di diritti indisponibili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Censura di omessa motivazione sulle istanze istruttorie; la Corte la considera comunque carente di autosufficienza.
Nel regolamento di competenza è necessario rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, con trascrizione degli atti e documenti rilevanti e indicazione della loro sede processuale.
La ricorrente deve riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti di merito rilevanti e indicare dove siano stati prodotti.
Richiamato per chiarire che il regolamento di competenza è soggetto alle regole di contenuto del ricorso, salvo diversa disposizione.
Richiamato in relazione all'istanza di esibizione non accolta; la censura è stata giudicata generica e non autosufficiente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La clausola compromissoria è operante ogni volta che la controversia non abbia ad oggetto diritti indisponibili; la mera violazione di norme imperative o inderogabili non basta, da sola, a rendere la lite non arbitrabile.
- Ai fini dell'arbitrabilità delle impugnazioni di delibere consortili o societarie, occorre verificare se la delibera incida su interessi generali protetti dall'ordinamento e non solo su diritti patrimoniali o posizioni individuali dei partecipanti.
- La nullità di una delibera per violazione delle regole sul procedimento o sul contenuto del contratto consortile non implica automaticamente indisponibilità del diritto leso: se la norma tutela il singolo consorziato, la controversia resta compromettibile in arbitri.
- Nel giudizio per regolamento di competenza il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: vanno trascritti i documenti e gli atti rilevanti, indicandone la sede processuale, altrimenti la censura non è scrutinabile.
- La denuncia di omessa ammissione di prove o di esibizione richiede la precisa indicazione del contenuto del mezzo istruttorio, dei fatti da provare e della sua finalità; censure generiche sono inammissibili o infondate.
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