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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32272/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Una società consorziata aveva chiesto l'accertamento della nullità, o in subordine dell'annullamento, di varie delibere consortili e degli atti esecutivi con cui le erano state irrogate sanzioni pecuniarie e richieste di pagamento per la chiusura dei locali, contestando che tali delibere avessero modificato in sostanza l'art. 6, comma 5, dello statuto consortile senza l'unanimità richiesta dall'art. 2607 c.c., e deducendo anche la violazione di norme sulla forma e sui quorum, del principio di uguaglianza e di difese istruttorie non accolte. Il consorzio, costituitosi, aveva eccepito che la controversia fosse devoluta ad arbitri per effetto della clausola compromissoria statutaria. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale. Con il regolamento di competenza la società ricorrente ha sostenuto che le delibere impugnate incidessero su diritti indisponibili e quindi non fossero arbitrabili, richiamando gli artt. 806 c.p.c., 2603, 2606, 2607 c.c., 2345 c.c., 3 Cost. e 132 c.p.c., oltre a lamentare omessa valutazione delle richieste istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza, ha confermato che la controversia è devoluta alla competenza arbitrale e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la lite non riguardasse diritti indisponibili: la tutela dell'immutabilità del contratto consortile e la disciplina delle sue modifiche, pur essendo norme anche imperative e in parte inderogabili, proteggono interessi dei singoli consorziati e non interessi generali tali da sottrarre la controversia all'arbitrato. Inoltre ha rilevato che il ricorso difettava di specificità e autosufficienza perché non trascriveva il contenuto delle delibere impugnate, dello statuto e delle richieste istruttorie, impedendo di verificare la dedotta incidenza su diritti indisponibili. È stata quindi dichiarata la competenza arbitrale.

Norme richiamate

  • art. 806 c.p.c.

    L'arbitrato è ammesso per le controversie che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili; il limite riguarda l'indisponibilità del diritto, non la mera inderogabilità delle norme applicabili al rapporto.

  • art. 21 dello statuto del Consorzio

    Clausola compromissoria statutaria ritenuta applicabile alla lite.

  • art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003

    Ritenuto dal Tribunale non applicabile al consorzio con attività esterna non costituito in forma societaria.

  • art. 2603 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la nullità delle modifiche del contratto consortile; la Corte osserva che disciplina gli obblighi consortili e non introduce un interesse generale indisponibile.

  • art. 2606 c.c.

    Richiamato nel ricorso come norma regolatrice delle deliberazioni consortili, ma senza rilievo decisivo ai fini dell'arbitrabilità.

  • art. 2607 c.c.

    La modifica del contratto consortile richiede, salvo patto diverso, il consenso di tutti i consorziati e la forma scritta; la sua violazione tutela però interessi dei singoli consorziati e non diritti indisponibili.

  • art. 2645 c.c.

    Citatto nel motivo di ricorso, ma non assunto come decisivo dalla Corte.

  • art. 14 dello statuto consortile

    Richiamato per i quorum costitutivi e deliberativi; la sua eventuale violazione non è stata ritenuta sufficiente a configurare indisponibilità del diritto.

  • art. 6, comma 5, dello statuto del Consorzio

    Disposizione che prevedeva l'obbligo di tenere in attività l'impresa e aperti i locali; la Corte rileva che il ricorso non ne ha trascritto il contenuto in modo sufficiente.

  • art. 10 dello statuto

    Base della contestazione di morosità intimata dal consorzio.

  • art. 2345 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non decisivo e comunque applicabile alle società per azioni, non ai consorzi.

  • art. 2 Cost.

    Citatto nel ricorso, ma senza incidenza autonoma sulla decisione.

  • art. 3 Cost.

    Invocato per asserita discriminazione tra consorziati; la Corte esclude che l'eventuale favoritismo verso altri consorziati trasformi la controversia in questione di diritti indisponibili.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Censura di omessa motivazione sulle istanze istruttorie; la Corte la considera comunque carente di autosufficienza.

  • art. 366 c.p.c.

    Nel regolamento di competenza è necessario rispettare gli oneri di specificità e autosufficienza, con trascrizione degli atti e documenti rilevanti e indicazione della loro sede processuale.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    La ricorrente deve riprodurre nel ricorso gli atti e i documenti di merito rilevanti e indicare dove siano stati prodotti.

  • art. 47 c.p.c.

    Richiamato per chiarire che il regolamento di competenza è soggetto alle regole di contenuto del ricorso, salvo diversa disposizione.

  • art. 210 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'istanza di esibizione non accolta; la censura è stata giudicata generica e non autosufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La clausola compromissoria è operante ogni volta che la controversia non abbia ad oggetto diritti indisponibili; la mera violazione di norme imperative o inderogabili non basta, da sola, a rendere la lite non arbitrabile.
  • Ai fini dell'arbitrabilità delle impugnazioni di delibere consortili o societarie, occorre verificare se la delibera incida su interessi generali protetti dall'ordinamento e non solo su diritti patrimoniali o posizioni individuali dei partecipanti.
  • La nullità di una delibera per violazione delle regole sul procedimento o sul contenuto del contratto consortile non implica automaticamente indisponibilità del diritto leso: se la norma tutela il singolo consorziato, la controversia resta compromettibile in arbitri.
  • Nel giudizio per regolamento di competenza il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: vanno trascritti i documenti e gli atti rilevanti, indicandone la sede processuale, altrimenti la censura non è scrutinabile.
  • La denuncia di omessa ammissione di prove o di esibizione richiede la precisa indicazione del contenuto del mezzo istruttorio, dei fatti da provare e della sua finalità; censure generiche sono inammissibili o infondate.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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