Cassazione Civile, Ordinanza n. 22229/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (sindacato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento ex art. 28 St. lav. promosso da un sindacato per far dichiarare antisindacale il rifiuto della società di eseguire, tramite trattenuta sulla retribuzione, il versamento delle quote associative sindacali dovute da un lavoratore iscritto. In primo grado e poi in appello è stata riconosciuta la condotta antisindacale e l’opposizione della società è stata respinta. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) difetto di legittimazione del sindacato ad agire ex art. 28 St. lav., lamentando motivazione apodittica e violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 132 c.p.c.; 2) erronea qualificazione della richiesta del lavoratore come cessione del credito ex art. 1260 c.c., censurando l’interpretazione del negozio e il richiamo all’art. 39 Cost.; 3) falsa applicazione dell’art. 1260 c.c. in relazione alla disciplina del T.U. n. 180/1950; 4) omessa pronuncia sul diritto della società a trattenere un importo a titolo di costo amministrativo per la gestione mensile della trattenuta e del versamento, dedotto come onere aggiuntivo insostenibile o comunque da liquidare equitativamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che l’accertamento del carattere nazionale del sindacato ai fini dell’art. 28 St. lav. è rimesso al giudice di merito e che, nel caso concreto, non era denunciabile un vizio di motivazione apparente né una violazione dell’art. 2697 c.c. perché il motivo mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove. Ha poi respinto congiuntamente il secondo, il terzo e il quarto motivo, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui, dopo l’abrogazione dell’obbligo legale di riscossione delle quote sindacali tramite datore di lavoro, i lavoratori possono validamente avvalersi della cessione del credito della quota retributiva in favore del sindacato; il datore che invochi un aggravio organizzativo deve provarlo e, in ogni caso, l’eventuale eccessiva gravosità non incide sulla validità della cessione ma solo sulla possibilità di rifiutare temporaneamente l’adempimento se manchi la cooperazione del creditore a un diverso assetto esecutivo. Ha inoltre escluso che la censura sul costo amministrativo fosse stata validamente proposta come omessa pronuncia nei termini processualmente corretti. La società è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il procedimento di repressione della condotta antisindacale richiede la verifica, rimessa al giudice di merito, della legittimazione del sindacato istante e della lesione della libertà e attività sindacale.
La violazione della norma è deducibile in cassazione solo quando sia erroneamente ripartito l’onere della prova, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente; nel caso, la decisione di merito conteneva un passaggio motivazionale sufficiente.
Invocati per contestare l’interpretazione del negozio di adesione e della richiesta di trattenuta, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a una diversa lettura del documento.
Richiamato dalla ricorrente nella critica interpretativa, senza accoglimento da parte della Corte.
art. 39, 1° comma, Cost.
Rammentato in relazione alla libertà sindacale e all’autonomia del lavoratore nella scelta di finanziare il sindacato.
La cessione del credito è lo schema negoziale idoneo a consentire al lavoratore di destinare parte della retribuzione al sindacato senza necessità di consenso del debitore ceduto, salvo prova di un concreto aggravio organizzativo.
La disciplina della cessione del credito è applicabile alla quota di retribuzione destinata al pagamento dei contributi sindacali.
art. 1 T.U. n. 180/1950
Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto ostativo alla trattenuta in favore del sindacato.
art. 5 T.U. n. 180/1950
La limitazione prevista per cessioni collegate a prestiti non si estende alle cessioni dirette al pagamento di quote sindacali.
Usato nel ragionamento interpretativo sulla disciplina del T.U. n. 180/1950 e sui suoi limiti applicativi.
art. 52 T.U. n. 180/1950
Non prevede limitazioni al novero dei cessionari nelle cessioni di credito dei lavoratori dipendenti, comprese quelle in favore di associazioni sindacali.
L’eventuale gravosità dell’adempimento va letta alla luce dei doveri di correttezza e cooperazione tra le parti.
Invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto a recuperare i costi di esecuzione della trattenuta; la Corte non ha accolto tale pretesa.
Richiamato nel principio di diritto sulla possibile incidenza dell’aggravio organizzativo sull’adempimento, ma non sulla validità della cessione.
L’eventuale eccessiva gravosità può rilevare solo ai fini dell’adempimento secondo buona fede e correttezza, non per negare in radice la cessione.
La Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure di omessa pronuncia; quest’ultima va dedotta specificamente come vizio processuale.
Richiamato per affermare la preclusione del sindacato di legittimità sui fatti quando vi sia doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 28 St. lav. l’accertamento della legittimazione del sindacato e del carattere nazionale dell’organizzazione appartiene al giudice di merito e, in presenza di doppia conforme, non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di legge o motivazione apparente.
- La censura ex art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito il riparto dell’onere della prova; non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o delle prove documentali.
- Dopo l’abrogazione dell’obbligo legale di riscossione delle quote sindacali tramite trattenuta sul salario, resta pienamente ammissibile la cessione di una quota di retribuzione in favore del sindacato, quale esercizio dell’autonomia privata e della libertà sindacale.
- La disciplina della cessione del credito non richiede, in via generale, il consenso del debitore ceduto; il datore di lavoro può opporsi solo provando che la modalità di esecuzione imponga un concreto e insostenibile aggravio organizzativo.
- L’eventuale eccessiva onerosità operativa della trattenuta non incide sulla validità della cessione, ma può rilevare soltanto sul piano dell’adempimento e della cooperazione secondo buona fede e correttezza.
- Il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire la trattenuta e il versamento delle quote associative sindacali può integrare, oltre all’inadempimento civilistico, una condotta antisindacale ex art. 28 St. lav.
- Le limitazioni previste dalla disciplina speciale sulla cessione dei crediti dei dipendenti non si estendono automaticamente alle cessioni effettuate per il pagamento dei contributi sindacali, se non risulta un espresso divieto normativo.
- La doglianza per omessa pronuncia deve essere articolata come vizio processuale nei termini dell’art. 360 c.p.c. e supportata dalla puntuale indicazione degli atti e della domanda non esaminata.
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