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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20251/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per rescissione del giudicato basato sull'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Il ricorrente contestava che la Corte d'appello avesse rigettato l'istanza ritenendo che il suo rifiuto di sottoscrivere il verbale di identificazione e di eleggere domicilio equivalesse a volontaria sottrazione alla conoscenza del processo; inoltre denunciava vizi di notifica della citazione in giudizio (notifica al difensore d'ufficio anziché nel luogo di detenzione) e la mancanza di motivazione sull'accertamento dell'assenza e della conoscenza del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello con rinvio per nuovo giudizio. I motivi principali: la conoscenza di un atto della polizia giudiziaria (verbale di identificazione/elezione di domicilio, in ogni caso non sottoscritto) non equivale alla conoscenza della celebrazione del processo (vocatio in iudicium); il rifiuto di sottoscrivere il verbale non prova la volontà di non partecipare al processo; ai fini della rescissione ex art. 629-bis c.p.p. occorre prova della incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, che non può essere desunta da mere presunzioni o da comportamenti ambigui al momento dell'identificazione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze per accertare concretamente se il ricorrente abbia o meno avuto conoscenza della celebrazione del processo.

Norme richiamate

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    la prova "che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo"

    Richiede la prova concreta che l'assenza sia derivata da incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo; non ammette la surrogazione con la conoscenza di meri atti di indagine o con valutazioni induttive del comportamento dell'imputato.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Riguarda le modalità di notifica e la rappresentazione nella difesa dell'imputato; nel caso è stato discusso se la notifica al difensore d'ufficio sia stata sufficiente rispetto alla conoscenza del processo quando l'imputato era detenuto.

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Norma collegata alla costituzione e alla dichiarazione di assenza nel processo; la Corte ha ritenuto mancante una motivazione adeguata circa l'accertamento dell'assenza e della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 137 cod. proc. pen.

    Richiamato tra i motivi di violazione di legge, relativo ai principi generali di formazione dell'atto e della prova, usato per contestare deduzioni della Corte d'appello sulla prova dell'avvenuta conoscenza.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla motivazione degli atti e alle richieste effettuate nelle istanze, segnalando carenze motivazionali nell'ordinanza impugnata.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme che disciplinano la celebrazione del processo e la vocatio in iudicium; la Corte precisa che atti di polizia giudiziaria non sono vocatio in iudicium.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai mezzi di impugnazione e alla rescissione del giudicato, segnalando che l'accertamento della conoscenza del processo deve essere concreto e motivato.

  • art. 337 cod. pen.

    Norma penale relativa a uno dei reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado; fornita per contestualizzare la sentenza di merito impugnata.

  • art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti

    Richiamata come parte della imputazione originaria nei confronti del ricorrente (reati connessi a stupefacenti).

  • art. 4 legge 110/1975

    Richiamata come riferimento alla regolamentazione sugli strumenti atti a delinquere o armi, parte della contestazione originaria.

  • disp. att. art. 173, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai limiti di motivazione e all'ambito della cassazione, indicando che il ricorso è stato proposto nei limiti necessari per la motivazione.

Massime di principio

  • La conoscenza di un atto di polizia giudiziaria (es. verbale di identificazione o di elezione di domicilio) non equivale automaticamente alla conoscenza della celebrazione del processo (non è di per sé vocatio in iudicium).
  • Il rifiuto dell'indagato di sottoscrivere verbali della polizia giudiziaria non prova di per sé la volontà di sottrarsi alla partecipazione al processo.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato ex art. 629-bis c.p.p. è necessaria la prova concreta dell'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, non semplici presunzioni o valutazioni basate su comportamenti ambigui.
  • Quando l'imputato è detenuto, le notifiche rilevanti devono essere effettuate nel luogo di detenzione e l'accertamento della conoscenza del processo richiede verifiche specifiche e motivate.
  • Le decisioni di merito che motivano il rigetto di istanze per rescissione devono esplicitare adeguatamente le ragioni per cui ritengono provata la conoscenza del processo da parte dell'imputato; in mancanza la decisione può essere annullata e rinviata per nuovo esame.

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