Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21564/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

Un ambulatorio veterinario, da oltre dieci anni titolare di un contratto di somministrazione di energia elettrica, contestava una fattura di conguaglio che addebitava consumi molto superiori ai precedenti, riferiti a un arco di circa otto mesi. La contestazione riguardava in particolare la sostituzione del contatore avvenuta senza la presenza dei titolari e senza contraddittorio, con rilevazione dell'ultima lettura su un misuratore poi dismesso, ritenuta inattendibile anche perché il consumo appariva decuplicato rispetto ai periodi anteriori. Il ricorrente censurava la sentenza d'appello per: liquidazione integrale delle spese pur a fronte dell'accoglimento di un motivo di appello; contraddittorietà motivazionale, perché il giudice aveva riconosciuto l'irregolarità della sostituzione del contatore ma aveva comunque valorizzato la documentazione fotografica come prova del credito; violazione delle regole sull'onere della prova e del principio di non contestazione, sostenendo che la prova del credito non poteva essere tratta da elementi acquisiti in un'operazione illegittima; omesso esame di fatti decisivi, in particolare della possibile causa dell'anomalia dei consumi e della preclusione di una verifica tecnica determinata dall'asportazione irregolare del misuratore; violazione del dovere di buona fede ex art. 1375 c.c., poiché la controparte aveva impedito ogni verifica utile alla successiva azione risarcitoria.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo errata l'applicazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio nei contratti di somministrazione quando i consumi siano rilevati tramite contatore. Ha affermato che la lettura del contatore è assistita solo da una presunzione semplice di veridicità e che, a fronte di una contestazione di malfunzionamento o di irregolarità nella sostituzione del misuratore, incombe sul somministrante provare la funzionalità del contatore. Nel caso concreto, tale prova non era stata fornita, e anzi era stata resa impossibile dal comportamento della stessa impresa che aveva asportato il contatore senza contraddittorio, precludendo anche la prova contraria. Per questo la prova fotografica dell'ultima lettura non poteva più essere valorizzata. Il primo motivo, relativo alle spese, è stato dichiarato assorbito; il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in una mera contestazione della valutazione di merito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Palmi in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la condanna integrale alle spese nonostante l'accoglimento parziale dell'appello; la questione è stata assorbita dall'accoglimento dei motivi principali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato dal ricorrente in relazione alla regolazione delle spese e del contributo unificato; il profilo è rimasto assorbito.

  • art. 111 Cost.

    invocato per denunciare contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per censurare la motivazione della decisione di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per la contestazione della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che, in presenza di contestazione sulla funzionalità del contatore, l'onere di provare il corretto funzionamento grava sul somministrante.

  • art. 115 c.p.c.

    il ricorrente ne lamentava la falsa applicazione rispetto alla valorizzazione della prova fotografica e alla non contestazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dedotto per omesso esame di fatti decisivi, ma le censure sono state ricondotte alla violazione delle regole probatorie nel merito.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per sostenere che la controparte aveva violato il dovere di buona fede impedendo la verifica del contatore.

Massime di principio

  • Nei contratti di somministrazione, la lettura del contatore costituisce soltanto una presunzione semplice di veridicità; se il cliente contesta la regolarità della misurazione o il malfunzionamento del misuratore, il somministrante deve provare il corretto funzionamento del contatore e la correttezza della rilevazione.
  • Se il somministrante, con il proprio comportamento, impedisce la verifica del contatore o la prova contraria sul suo funzionamento, non può poi invocare la lettura del misuratore o la relativa documentazione fotografica come prova sufficiente del credito.
  • La mancata contestazione di singoli elementi probatori non equivale ad acquiescenza quando la parte abbia contestato in radice la regolarità dell'intero procedimento da cui tali elementi derivano.
  • La prova dell'eccessività dei consumi, ove il contatore sia funzionante, resta a carico del fruitore solo dopo che il somministrante abbia assolto l'onere di dimostrare la funzionalità del sistema di misurazione.
  • La censura che si risolve nella mera richiesta di una nuova valutazione del merito è inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSomministrazioneInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.