Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Alcuni investitori avevano concluso contratti di investimento tramite un promotore finanziario indicato come operante per conto della banca; le somme investite non erano poi state restituite e gli investitori avevano chiesto il risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e condannato la banca, ritenendo sussistente un nesso di occasionalità necessaria tra la condotta illecita del promotore e l'attività svolta per l'intermediario, ai sensi dell'art. 2049 c.c. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha contestato, tra l'altro, l'automatica estensione della domanda alla promotrice, l'omessa pronuncia sul giudicato penale, il travisamento delle prove e l'omesso esame di fatti escludenti il nesso di occasionalità necessaria; ha inoltre dedotto il concorso di colpa degli investitori ex art. 1227 c.c. Il resistente costituendosi ha contrastato il ricorso; gli altri intimati non hanno svolto attività processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso per difetto di interesse e per difetto di autosufficienza. Ha accolto il terzo, il quarto, il quinto e il settimo motivo, ritenendo che la Corte d'appello non avesse effettivamente accertato, con adeguata motivazione e sulla base di elementi fattuali, il necessario nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito del promotore e l'attività svolta per la banca, presupposto della responsabilità ex art. 2049 c.c.; ha inoltre richiamato la necessità di valutare l'eventuale concorso colposo degli investitori. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti con rinvio al giudice di merito per nuovo esame della fattispecie.
Norme richiamate
L'interesse ad agire è condizione dell'azione e, nel giudizio di impugnazione, richiede una soccombenza in senso sostanziale e un'utilità concreta e attuale dalla cassazione del capo impugnato.
Il divieto di nuovi documenti in cassazione non impedisce la produzione del documento attestante un giudicato formatosi successivamente alla sentenza impugnata.
La responsabilità indiretta del preponente richiede un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto illecito del preposto e le mansioni affidategli; tale nesso deve essere specificamente accertato dal giudice di merito, con rigore maggiore quando il preponente è una banca o un intermediario finanziario.
Può operare il concorso colposo del danneggiato quando la sua condotta abbia agevolato il fatto dannoso, anche in presenza di condotta dolosa del promotore, se emergono connotati di anomalia o consapevole acquiescenza alle violazioni.
È richiamato quale base normativa della responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati dai promotori finanziari nello svolgimento delle incombenze loro affidate.
Massime di principio
- L'interesse a impugnare sussiste solo se il capo della decisione produce una reale soccombenza e la sua rimozione comporta un'utilità concreta e attuale per il ricorrente.
- Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, ma la parte che lo invoca deve rispettare l'onere di autosufficienza, riproducendo il contenuto della decisione e indicando gli elementi necessari alla verifica della sua esistenza e rilevanza.
- La responsabilità del preponente ex art. 2049 c.c. presuppone non una mera occasionalità di fatto, ma un nesso di occasionalità necessaria tra mansioni affidate e illecito, da accertarsi espressamente con dati fattuali concreti.
- Per gli intermediari finanziari e le banche l'accertamento del nesso di occasionalità necessaria va compiuto con particolare rigore, in considerazione della natura dell'attività e dell'affidamento del cliente sulla correttezza del promotore.
- La responsabilità dell'intermediario può essere esclusa o ridotta ove il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala o consapevolmente agevolatrice dell'illecito, integrando concorso colposo ex art. 1227 c.c.; ciò può rilevare, ad esempio, quando vengano violate regole di legge sulle modalità di consegna del denaro al promotore.
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