Cassazione Penale, Ordinanza n. 25315/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, al quale, in conseguenza della condanna definitiva, è stata disposta la revoca dell'assegno di invalidità e dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012. Poiché, per le sue condizioni di salute, durante il processo gli erano stati applicati gli arresti domiciliari e l'ordine di esecuzione della pena era stato sospeso in attesa della valutazione della magistratura di sorveglianza sulla compatibilità con il regime carcerario, il condannato ha chiesto al giudice dell'esecuzione di sospendere anche gli effetti della revoca delle prestazioni. Il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza ritenendo che la deroga riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 137 del 2021 si riferisse solo a situazioni di detenzione domiciliare o di effettiva misura alternativa, e che il regime in concreto non fosse equiparabile. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012, sostenendo che la Corte costituzionale avrebbe valorizzato non il solo dato formale della detenzione domiciliare, ma ogni situazione sostanzialmente equivalente in cui il condannato sconti la pena fuori dal carcere e sostenga le spese del proprio mantenimento.
La decisione
La Corte non ha esaminato il merito della censura sulla sospensione della revoca delle prestazioni. Ha invece qualificato il ricorso come opposizione ai sensi degli artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p., ritenendo che la questione investisse il procedimento esecutivo e il mezzo di impugnazione tipico previsto contro l'ordinanza resa in tale sede. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Caltanissetta per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
È il reato per cui il soggetto era stato condannato in via definitiva.
art. 2, comma 58, legge n. 92 del 2012
Prevede la revoca delle prestazioni previdenziali e assistenziali in caso di condanna per determinati reati; la Corte distingue tra l'effetto extrapenale già in esecuzione e le ipotesi in cui la questione incida sulla eseguibilità del titolo penale.
art. 2, comma 61, legge n. 92 del 2012
Richiamato come base normativa della revoca disposta dall'ente erogatore; la Corte lo considera, nei precedenti citati, un mero effetto extrapenale della condanna, non devoluto al giudice dell'esecuzione quando la revoca segue già all'esecuzione del titolo.
Norma che disciplina il procedimento di esecuzione; nel caso concreto viene ritenuta la base per la qualificazione dell'atto come opposizione nel procedimento esecutivo.
L'ordinanza emessa ai sensi di tale disposizione è impugnabile con opposizione; il ricorso per cassazione proposto direttamente è quindi riqualificato come opposizione.
sentenza Corte cost. n. 137 del 2021
È richiamata dalla difesa per sostenere l'estensione della sospensione della revoca; il giudice di merito ne aveva dato lettura restrittiva, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della questione.
Sez. 1, n. 11581 del 07/12/2018, Marceca
Precedente richiamato per affermare che le questioni sulla revoca di prestazioni previdenziali e assistenziali disposta dall'ente erogatore rientrano nella cognizione del giudice civile e non del giudice dell'esecuzione.
Sez. 1, n. 33021 del 23/06/2023, Muolo
Richiamato a conferma dell'orientamento che attribuisce al giudice civile le controversie sulla revoca delle prestazioni disposta dall'ente erogatore, quando si tratti di mero effetto extrapenale della condanna.
Sez. 1, n. 6378 dell'11/12/2023, dep. 2024, B.
Richiamato per il principio secondo cui il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza emessa ex art. 667, comma 4, c.p.p. va qualificato come opposizione.
Sez. 1, n. 47750 del 18/11/2022, Pieri
Richiamato per ribadire che la qualificazione come opposizione opera anche se il giudice abbia già fissato e celebrato l'udienza camerale in contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la questione riguarda la sola revoca di prestazioni previdenziali o assistenziali già disposta dall'ente erogatore come effetto extrapenale della condanna, la controversia non appartiene al giudice dell'esecuzione ma al giudice civile.
- Se invece l'istanza non investe il mero effetto amministrativo della condanna, ma incide sulla stessa eseguibilità del titolo penale, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione.
- In materia di esecuzione penale, l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 667, comma 4, c.p.p. è impugnabile esclusivamente con opposizione; un ricorso per cassazione erroneamente proposto deve essere riqualificato in tal senso.
- La peculiare natura della sanzione amministrativa accessoria prevista dall'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 consente, nelle ipotesi in cui la questione investa il titolo esecutivo, l'applicazione del modulo procedimentale dell'esecuzione previsto per le pene accessorie.
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