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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25299/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tivoli del 21/05/2025, che lo aveva condannato alla pena di 400 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975 n. 110. L'atto era stato proposto come appello, ma è stato poi trasmesso alla Corte di cassazione e riqualificato come ricorso ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della condanna, bensì alla ritualità dell'impugnazione: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto da difensore non abilitato alla difesa davanti alle giurisdizioni superiori, quindi da soggetto non legittimato. La Corte ha inoltre escluso che il principio di conservazione del mezzo di impugnazione possa sanare la non corrispondenza tra forma impugnatoria utilizzata e requisiti normativi del diverso rimedio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile de plano il ricorso, rilevando che era stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e dunque da soggetto non legittimato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4, comma 3, legge 18 aprile 1975 n. 110

    Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito, relativa al reato contestato all'imputato.

  • art. 568, comma 2, c.p.p.

    L'atto di appello impropriamente proposto è stato riqualificato come ricorso per cassazione e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di cassazione.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non consente di derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Fondamento della declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso, poiché proposto da soggetto non legittimato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • legge n. 103 del 2017

    Ha introdotto l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., richiamato dalla Corte.

  • Corte cost., sent. n. 186 del 2000

    È richiamata per il criterio relativo alla condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità, salvo assenza di colpa.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta nelle forme dell'appello ma priva dei requisiti soggettivi per essere trattata come ricorso per cassazione è inammissibile, quando il difensore non sia abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
  • Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può essere utilizzato per sanare la violazione delle regole che disciplinano i diversi tipi di impugnazione, né per trasformare un atto viziato in un rimedio processuale diverso in assenza dei presupposti di legge.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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