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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25335/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'imputato, in violazione dell'art. 613 c.p.p., come riformulato dalla l. n. 103/2017. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di merito)

La controversia

L'imputato ha impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge che l'atto era stato sottoscritto personalmente dall'imputato, con firma autenticata dal difensore, e che il difensore aveva sottoscritto per accettazione il mandato difensivo e la delega al deposito. Il ricorso non contiene motivi di merito esaminati dalla Corte di cassazione, perché l'impugnazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di valida sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione, come richiesto dall'art. 613 c.p.p. Il punto dedotto, dunque, riguarda esclusivamente la forma dell'impugnazione di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; è irrilevante l'autenticazione della firma del ricorrente o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    Ha riformulato l'art. 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore abilitato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è un atto a difesa tecnica necessaria: non può essere validamente proposto dalla parte personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione.
  • La mera autenticazione della firma del ricorrente da parte di un difensore non supplisce alla mancanza della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
  • Anche la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo o della delega al deposito non trasferisce al difensore la titolarità dell'atto di impugnazione, se il ricorso è stato comunque proposto personalmente dalla parte.
  • L'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione/sottoscrizione comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa di inammissibilità è imputabile a colpa, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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