Cassazione Penale, Ordinanza n. 25356/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza di appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè nel contesto di un giudizio definito sulla base di richieste concordemente formulate dalle parti. Nel ricorso si censurava la conferma della statuizione di confisca, sostenendo che tale misura non avesse formato oggetto di accordo tra le parti e che quindi la Corte di appello l'avesse illegittimamente mantenuta. Tuttavia, dalla sentenza risulta che nell'atto di appello erano stati devoluti soltanto motivi relativi all'esclusione della recidiva, alla concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., e non anche questioni concernenti la confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e l'accordo tra le parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia, il ricorrente non poteva dedurre in cassazione questioni relative a un profilo, come la confisca, che non era stato devoluto alla Corte di appello con i motivi di impugnazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod.proc. pen.
nelle decisioni definite con concorde richiesta delle parti, l'accordo delimita l'oggetto della cognizione del giudice di legittimità ai soli motivi non rinunciati.
terzo motivo: trattamento sanzionatorio ex art. 133 cod. pen.
richiamato come parametro del motivo di appello relativo alla dosimetria della pena.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. sulla base di richieste concordi delle parti, in cassazione non possono essere dedotte censure su profili coperti dalla rinuncia o non devoluti al giudice di appello.
- L'ambito del controllo di legittimità resta circoscritto ai soli motivi effettivamente devoluti e non rinunciati; le questioni estranee all'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Se il ricorso per cassazione investe un punto che non era stato oggetto di impugnazione in appello, esso è inammissibile per difetto di devoluzione, a prescindere dalla fondatezza astratta della doglianza.
Come è indicizzato
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