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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25280/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un provvedimento della Corte di cassazione emesso ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo della precedente sentenza del 13/3/2026. Nel testo originario del dispositivo non risultavano riportate alcune espressioni relative agli esiti dei ricorsi di più imputati e agli effetti dell'annullamento con rinvio e dell'inammissibilità. La correzione doveva integrare: l'annullamento senza rinvio della sentenza d'appello di Ancona nei confronti di più imputati per il capo A limitatamente alle fatture emesse nell'anno 2014; l'estinzione per prescrizione del reato contestato a uno degli imputati al capo L; l'annullamento con rinvio limitatamente al capo M e alla durata delle pene accessorie; la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di alcuni imputati nel resto; e, in modo specifico, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di un imputato con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende. Il ricorso/correzione non attiene al merito dei fatti di reato, ma alla rettifica del dispositivo per renderlo conforme alla decisione effettivamente assunta.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza del 13/3/2026 ai sensi dell'art. 625-bis, comma 3, c.p.p., inserendo le espressioni omesse e sostituendo la formula errata relativa all'inammissibilità di alcuni ricorsi. Il provvedimento non modifica il contenuto sostanziale della precedente decisione, ma ne precisa correttamente l'esito: annullamento senza rinvio per il capo A limitatamente alle fatture del 2014 e per il capo L per prescrizione; annullamento con rinvio per il capo M e per la durata delle pene accessorie; inammissibilità degli altri motivi/ricorsi; inammissibilità del ricorso di uno degli imputati con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    consente la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza di cassazione, quando il testo non riproduca correttamente la decisione effettivamente deliberata.

  • cod. proc. pen.

    richiamato in riferimento alla disciplina processuale della correzione dell'errore materiale nel provvedimento di legittimità.

Massime di principio

  • L'errore materiale nel dispositivo della sentenza di cassazione può essere corretto con il rimedio di cui all'art. 625-bis c.p.p. quando il testo non rispecchi fedelmente la decisione già assunta dalla Corte.
  • La correzione ex art. 625-bis c.p.p. ha natura meramente rettificativa e non incide sul contenuto sostanziale della pronuncia, che resta invariato.
  • Quando nel dispositivo siano omesse parole decisive per l'individuazione dell'esito dei singoli ricorsi o capi di imputazione, la correzione deve reintegrare fedelmente il testo mancante senza introdurre valutazioni nuove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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