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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25300/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello di Roma aveva definito il giudizio ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., in riforma della sentenza del G.i.p. di Roma, prendendo atto di un concordato tra le parti e della rinuncia agli altri motivi di gravame. Agli imputati era stata rideterminata la pena, con riqualificazione dell'originaria imputazione di tentato omicidio nel reato di lesioni di cui al capo A), con assorbimento del capo B), e con conferma dei reati di cui al capo C), relativi a violazioni della legge sulle armi (artt. 2, 4 e 7 l. n. 895/1967). Con i ricorsi per cassazione gli imputati deducevano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per carenza e illogicità della motivazione: da un lato, contestavano la ritenuta insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. in relazione ai reati sub A) e C); dall'altro, censuravano la motivazione sulla riduzione della pena. La Suprema Corte ha ritenuto che, nel concordato in appello, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per vizi inerenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo; poiché i motivi dedotti non rientravano in tali ipotesi, ha dichiarato i ricorsi inammissibili de plano.

La decisione

I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili de plano. La Corte ha applicato il principio per cui, dopo la reintroduzione del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione in cassazione contro la sentenza resa all'esito di tale rito è ammissibile solo per questioni inerenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità della pronuncia del giudice rispetto al contenuto concordato. Le doglianze proposte, relative alla motivazione sulla mancata declaratoria di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e alla rideterminazione della pena, non rientravano in tali limiti. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    disciplina il concordato in appello; la Corte vi collega la rinnovata operatività del regime di impugnazione limitata contro la sentenza emessa all'esito del concordato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    il vizio di motivazione è stato dedotto dai ricorrenti, ma la Corte ha escluso che potesse essere fatto valere in cassazione nei limiti del concordato in appello, salvo i casi ammessi.

  • art. 129 c.p.p.

    invocato dai ricorrenti per sostenere la sussistenza di cause di proscioglimento; la Corte non esamina il merito della censura perché estranea ai motivi ammissibili nel rito.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità dei ricorsi, applicata dalla Corte nel caso concreto.

  • legge 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2, 4 e 7

    norme richiamate nella contestazione relativa ai reati in materia di armi, confermati nella definizione concordata del giudizio.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è limitato alle doglianze che incidono sulla formazione del consenso della parte, sul consenso del pubblico ministero o sulla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
  • Non sono deducibili in cassazione, avverso la sentenza resa a seguito di concordato in appello, censure sulla motivazione concernente la mancata declaratoria di cause di proscioglimento o sulla rideterminazione della pena, se non si traducono in uno dei vizi tipici ammessi.
  • Quando il ricorso è proposto al di fuori dei limiti oggettivi di ammissibilità del rito concordato, la Corte può dichiararlo inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con le conseguenze economiche di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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