Cassazione Penale, Ordinanza n. 25298/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano. La Corte ha ritenuto che le censure mosse dall'imputato, relative all'illegalità della pena accessoria e alla mancanza di motivazione, non fossero deducibili in cassazione dopo un concordato in appello, perché estranee ai soli motivi consentiti. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del G.i.p. del Tribunale di Siracusa, ha pronunciato sentenza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. prendendo atto del concordato intervenuto tra le parti e della rinuncia agli altri motivi di gravame, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in anni due, mesi sette e giorni dieci di reclusione ed euro 3.800 di multa, con conferma delle residue statuizioni. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione all'art. 29 c.p., sostenendo l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. La Corte di cassazione ha però rilevato che, nel concordato in appello, il ricorso è ammissibile soltanto per motivi inerenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia rispetto a quanto concordato; il motivo proposto non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
La reintroduzione del patteggiamento in appello consente il concordato sui motivi e limita il sindacato di legittimità ai soli profili inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La doglianza di violazione di legge è stata ritenuta non deducibile perché non attinente ai vizi consentiti dopo il concordato in appello.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il vizio di motivazione non è deducibile in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. se non nei limiti dei vizi ammessi sul concordato.
È richiamato dal ricorrente per contestare l'illegalità della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ma la censura non è stata scrutinata nel merito.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso nei casi in cui le censure siano estranee ai motivi ammissibili.
È indicata come fonte della reintroduzione del concordato in appello e della disciplina processuale che limita il ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio definito con concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni che attengono alla validità della formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero o alla difformità tra quanto concordato e quanto deciso dal giudice.
- Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., censure che investano il merito della pena o della pena accessoria, se non si ricollegano ai limiti specifici del concordato.
- Quando il ricorso propone motivi estranei all'oggetto consentito dal controllo di legittimità dopo il concordato in appello, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
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