Cassazione Civile, Ordinanza n. 16620/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda risarcitoria proposta per ottenere il ristoro dei danni asseritamente cagionati da alcuni soggetti che, introdottisi in un appezzamento di terreno di proprietà altrui, avrebbero tagliato abusivamente alberi e trasportato la legna presso le loro abitazioni. In primo grado la domanda risarcitoria è stata rigettata, così come la riconvenzionale di usucapione proposta dai convenuti; la Corte d'appello ha confermato il rigetto dell'impugnazione. In cassazione la parte soccombente ha dedotto un unico motivo, lamentando omesso esame di fatti decisivi: in particolare, l'erronea interpretazione della testimonianza di un teste e delle dichiarazioni dei convenuti, nonché la mancata valutazione dell'atto di compravendita prodotto, della relazione di parte e della consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito del motivo, ritenendolo assorbito dalla preliminare verifica della procedibilità del ricorso. Ha infatti accertato che la ricorrente aveva depositato soltanto una copia cartacea della sentenza impugnata, priva dell'attestazione di conformità all'originale telematico e, soprattutto, priva dell'attestazione di pubblicazione della cancelleria, della data e del numero di pubblicazione. Poiché la produzione della copia autentica della sentenza impugnata costituisce condizione di procedibilità ex art. 369 c.p.c., il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata difesa degli intimati. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con la relata di notificazione se esistente, è condizione di procedibilità del ricorso per cassazione; la copia deve recare l'attestazione di pubblicazione della cancelleria, con data e numero di pubblicazione.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012
Le copie informatiche estratte dal fascicolo informatico possono equivalere all'originale, ma tale equivalenza non sostituisce l'attestazione amministrativa di pubblicazione della sentenza da parte della cancelleria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o improcedibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È il parametro di riferimento per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater.
Massime di principio
- Ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione, la sentenza impugnata deve essere prodotta in copia autentica idonea a dimostrare l'avvenuta pubblicazione, con indicazione della data e del numero attribuito dalla cancelleria.
- La mera produzione di una copia cartacea o di un duplicato informatico conforme al contenuto del provvedimento non basta, se manca l'attestazione di pubblicazione del provvedimento impugnato.
- L'equivalenza all'originale delle copie informatiche estratte dal fascicolo telematico non elimina l'esigenza, richiesta dall'art. 369 c.p.c., della documentazione della pubblicazione della sentenza ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte può dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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