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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33127/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 13/10/2021 che aveva dichiarato inammissibili le istanze di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, alla detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva un errore nel calcolo della parte di pena relativa al reato "ostativo" (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990), sostenendo che la frazione di pena ostativa (pari, secondo la difesa, a 4 anni) fosse già stata integralmente espiata, computando anche i periodi di liberazione anticipata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse, avendo acquisito il certificato del D.A.P. che attesta l'ammissione di Salvatore Torino all'affidamento in prova al servizio sociale in data 28/04/2022. Poiché l'esito favorevole era stato conseguito nel frattempo, l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe apportato alcun vantaggio concreto al ricorrente. In conformità all'art. 591 c.p.p. (e art. 568, comma 4 c.p.p.), il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non sono state irrogate condanne o spese a carico del ricorrente, secondo la giurisprudenza consolidata citata.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Articolo qualificato come fonte del reato "ostativo" la cui porzione di pena è rilevante per l'ammissibilità delle misure alternative; nel caso si è discusso la corretta individuazione e computo della pena relativa al reato ostativo

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Articolo relativo a reati non ostativi; utile al confronto nel computo complessivo della pena e nella verifica del termine di esigibilità della frazione ostativa rispetto al fine pena

  • legge 20 luglio 1975, n. 354, artt. 47 e 47-ter

    richiamate nella motivazione del ricorso

    Norme dell'ordinamento penitenziario richiamate dal ricorrente per contestare il rifiuto delle misure alternative; la Corte non ha deciso sul merito del vizio denunciato perché ha rilevato sopravvenuta carenza di interesse

  • codice di procedura penale, art. 591

    Norma applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse dopo il verificarsi di un fatto sopravvenuto che rende privo di utilità l'impugnazione

  • codice di procedura penale, art. 568, comma 4

    Richiamato per il coordinamento con l'art. 591 c.p.p.; utile a spiegare l'effetto della sopravvenuta causa di inammissibilità sull'azione di impugnazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)

    citate nella sentenza (es. Sez. U. n. 6624/2011; Sez. U. n. 20/1996; Sez. U. n. 7/1997; Sez. U. n. 31524/2004)

    Principi richiamati in tema di interesse ad impugnare e conseguenze della sopravvenuta mancanza di interesse: l'inammissibilità non equivale a soccombenza e non comporta condanna alle spese o sanzioni pecuniarie

Massime di principio

  • Se, dopo la proposizione del ricorso per cassazione, sopravviene un fatto (es. concessione della misura alternativa richiesta) che rende privo di utilità l'accoglimento dell'impugnazione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta mancanza di interesse ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
  • La mancanza di interesse si valuta in termini utilitaristici: l'impugnazione deve mirare a rimuovere uno svantaggio processuale o a conseguire un vantaggio concreto e coerente con il sistema processuale; se questo non sussiste più, l'impugnazione è priva di attualità
  • La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta mancanza di interesse non costituisce soccombenza e, secondo la giurisprudenza consolidata, non comporta condanna alle spese processuali né applicazione di sanzioni pecuniarie
  • Nelle contestazioni relative al computo della pena e alla qualificazione della parte "ostativa", è essenziale produrre e aggiornare documentazione ufficiale (es. certificato D.A.P., sentenza di condanna definitiva, computo esecutivo) per dimostrare concretamente l'errore di calcolo o l'avvenuta estinzione della frazione ostativa
  • Chi impugna per vizio di calcolo della pena deve considerare che provvedimenti intervenuti nel frattempo favorevoli (ammissione a misure alternative, riduzioni di pena, benefici) possono rendere il ricorso privo di interesse: è quindi opportuno verificare tempestivamente lo stato esecutivo e acquisire certificazioni aggiornate prima di proseguire l'impugnazione
  • Quando l'obiettivo è ottenere immediatamente una misura alternativa, può essere strategico chiedere misure incidentali o provvisorie al giudice competente anziché limitarsi all'impugnazione, perché la concessione successiva della misura rende spesso ininfluente il giudizio di legittimità sul provvedimento negativo originario

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