Cassazione Civile, Ordinanza n. 26587/2023 del 14/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
Il promittente venditore chiedeva la condanna del promissario acquirente al pagamento di euro 20.000 pattuiti come caparra confirmatoria in un contratto preliminare di compravendita immobiliare, sostenendo che il contratto fosse stato risolto per inadempimento del compratore. Deduceva di aver ricevuto un assegno intestato all'acquirente e girato al venditore, poi risultato privo di provvista, e di aver quindi comunicato il recesso e inutilmente sollecitato il pagamento. Il convenuto sosteneva invece che il preliminare fosse stato risolto consensualmente, oppure comunque per avveramento di una condizione risolutiva tacita collegata alla mancata concessione di un mutuo bancario per il definitivo. Il ricorrente per cassazione censurava la sentenza d'appello per violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita extrapetizione, per erronea applicazione dell'istituto della presupposizione e dell'art. 1467 c.c., per omesso esame della motivazione di primo grado e per violazione dell'art. 1385 c.c. sulla caparra confirmatoria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di procura speciale, applicando i principi sulla specialità della procura in cassazione anche in caso di deposito telematico. Nel merito, ha osservato che tutti i motivi aggredivano la sola ratio legata alla presupposizione, ma non censuravano l'autonoma e sufficiente ratio decidendi della sentenza d'appello basata sulla risoluzione consensuale del preliminare, provata da testimonianze, e sulla mancata prova dell'inadempimento del promissario acquirente. Poiché la decisione impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente, il ricorrente avrebbe dovuto impugnarle entrambe; non avendolo fatto, il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
la dedotta extrapetizione è esclusa quando il giudice qualifica giuridicamente i fatti allegati dalla parte, senza introdurre un tema estraneo al petitum e alla causa petendi.
violazione e falsa applicazione
l'istituto dell'eccessiva onerosità sopravvenuta è stato evocato dalla parte ricorrente, ma la Corte non lo ha ritenuto decisivo; la censura era comunque diretta contro l'uso della presupposizione da parte dei giudici di merito.
se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra
la doglianza non era idonea a superare la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello aveva escluso l'inadempimento del promissario acquirente per intervenuta risoluzione consensuale.
come modificato dalla legge n. 141 del 1997
il requisito di specialità della procura per il giudizio di cassazione è soddisfatto dalla collocazione topografica della procura su foglio separato materialmente congiunto all'atto.
condizione per la proposizione del ricorso per cassazione
la procura speciale al ricorso per cassazione è valida anche se non contiene espresso riferimento alla sentenza impugnata, purché non risulti in modo assolutamente evidente la sua non riferibilità al giudizio di cassazione.
nei casi dubbi la procura va interpretata in senso conservativo, attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di produrre effetti.
richiamato in funzione conservativa, nel senso di privilegiare l'interpretazione idonea a mantenere efficacia all'atto processuale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La procura speciale per il ricorso per cassazione è valida anche se rilasciata su foglio separato e priva di espresso riferimento al provvedimento impugnato, quando la sua collocazione e le modalità di deposito non escludano in modo evidente la riferibilità al giudizio di cassazione, dovendosi preferire un'interpretazione conservativa dell'atto.
- La qualificazione giuridica dei fatti allegati dalle parti non integra di per sé ultrapetizione, perché il giudice può riqualificare il rapporto senza violare l'art. 112 c.p.c. se rimane entro i fatti dedotti in causa.
- Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a giustificare il dispositivo, il ricorrente per cassazione deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende il ricorso infondato o comunque non idoneo a determinare la cassazione.
- In tema di caparra confirmatoria, la domanda di ritenzione o di pagamento presuppone l'accertamento dell'inadempimento della parte obbligata; se il giudice di merito esclude tale inadempimento per effetto di una diversa causa di scioglimento del vincolo, la censura deve investire anche tale distinta base decisoria.
- L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura non è accolta quando dalla struttura dell'atto e dal contesto del deposito emerga la volontà di conferire mandato per il giudizio di cassazione.
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