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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12126/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l’ottemperanza a un giudicato tributario formatosi sul diritto di un contribuente al rimborso del 90% delle imposte versate per il triennio 1990-1992, in quanto beneficiario dell’agevolazione prevista per i contribuenti colpiti dagli eventi calamitosi in Sicilia. Dopo che la CTP aveva riconosciuto il diritto al rimborso, il contribuente aveva agito in ottemperanza contro il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sull’istanza di rimborso; la CTR, come giudice dell’ottemperanza, aveva accolto il ricorso e nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019, nonché degli artt. 69 e 70 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare i limiti e le modalità di esecuzione del rimborso previsti dalla sopravvenuta disciplina, verificando la capienza dei fondi stanziati e, se del caso, attivando le procedure di contabilità pubblica previste dalla normativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia nei termini esposti in motivazione. Ha cassato la sentenza della CTR perché il giudice dell’ottemperanza non aveva correttamente applicato la disciplina sopravvenuta sui rimborsi agevolati per gli eventi calamitosi, la quale opera nella fase esecutiva/di ottemperanza anche rispetto a un diritto al rimborso già accertato con sentenza definitiva. Secondo la Corte, il giudice tributario dell’ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, disporre gli strumenti specifici previsti dalla normativa di contabilità pubblica, anche tramite commissario ad acta, per dare completa esecuzione al giudicato. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    norma processuale invocata come parametro di legittimità per denunciare violazione di legge e vizi della sentenza impugnata.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162/2019

    disciplina i rimborsi connessi agli eventi calamitosi e i relativi limiti di spesa; nella fase esecutiva il giudice deve verificarne la capienza e applicare le modalità attuative previste.

  • art. 16-octies del d.l. n. 91/2017

    convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123

    ius superveniens che precisa il meccanismo dei rimborsi entro le risorse stanziate; si applica alla fase di esecuzione/ottemperanza e non incide sul solo accertamento del diritto.

  • art. 29, comma 1, d.l. n. 162/2019

    convertito in l. n. 8 del 2020

    intervento normativo successivo richiamato come modifica della disciplina dei rimborsi e dei relativi limiti attuativi.

  • artt. 69 e 70 d.lgs. n. 546/1992

    regolano il giudizio tributario di ottemperanza, che serve a dare concreta attuazione al giudicato e consente al giudice di precisare il contenuto degli obblighi da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario di ottemperanza, il giudice non si limita a constatare l’esistenza del giudicato, ma deve individuare e precisare il contenuto degli obblighi esecutivi, adottando i provvedimenti necessari a renderlo effettivo.
  • La sopravvenuta disciplina che introduce limiti quantitativi ai rimborsi fiscali per eventi calamitosi si applica alla fase di esecuzione e ottemperanza anche quando il diritto al rimborso sia stato già accertato con sentenza passata in giudicato.
  • Quando la normativa prevede rimborsi nei limiti delle risorse stanziate, il giudice dell’ottemperanza deve accertare la disponibilità dei fondi; se questi sono incapienti, deve attivare le procedure di contabilità pubblica previste dall’ordinamento, senza poter operare una riduzione sostanziale del diritto patrimoniale giudizialmente riconosciuto.
  • L’introduzione di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, in assenza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso; tuttavia, nella fase esecutiva il titolo giudiziale resta soggetto alle modalità di attuazione vigenti al momento dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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