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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14321/2022 del 05/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da rapporti bancari intrattenuti da una società poi fallita, comprendenti un conto corrente ordinario e quattro conti anticipi fatture. I garanti della società, oltre alla terza datrice di ipoteca, hanno agito contro la banca chiedendo sostanzialmente di accertare il corretto dare-avere complessivo tra le parti, mediante ricalcolo degli estratti conto e verifica di eventuali poste illegittime, al fine di neutralizzare il saldo pretensivo della banca. Il Tribunale aveva respinto le domande attoree e accolto la riconvenzionale della banca per il saldo passivo di uno dei conti anticipi. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibili l'appello della terza datrice di ipoteca e quello di un garante, e ha respinto nel merito l'appello degli altri tre, ritenendo, tra l'altro, che i fideiussori non avessero legittimazione a proporre la ripetizione dell'indebito in favore della società e che non potessero operare compensazioni tra rapporti diversi; ha inoltre escluso anomalie del conto anticipi quanto ad anatocismo, commissione di massimo scoperto e usura. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento complessivo dare-avere; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 81 c.p.c. per errata interpretazione della domanda come mera ripetizione di indebito; 3) violazione di norme sulla compensazione e sulla fideiussione (artt. 1247, 1853, 1944, 1945, 2033 c.c. e 102 c.p.c.) per non avere considerato l'unitarietà funzionale dei conti e la possibilità di opporre in compensazione i crediti del debitore principale; 4) omesso esame di fatto decisivo e mancata ammissione di consulenza tecnica su commissione di massimo scoperto e usura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dei due ricorrenti che non avevano censurato la specifica ratio dell'inammissibilità pronunciata dalla Corte d'appello nei loro confronti; quanto agli altri tre ricorrenti, ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione. La Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente trattato separatamente il conto anticipi senza verificare preliminarmente se esso fosse o meno funzionalmente e contabimente collegato ai conti correnti ordinari della società. Ha quindi affermato che, quando il conto anticipi sia mero strumento contabile di un'operazione finanziaria unitaria, il saldo debitorio del conto anticipi è inscindibile dal saldo del conto di corrispondenza e occorre un accertamento complessivo del dare-avere; solo se il collegamento non sussiste può operare la compensazione in senso tecnico ex art. 1247 c.c. La causa è stata rinviata per nuovo esame delle prove e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte d'appello avrebbe omesso di decidere sulla domanda effettivamente proposta di accertamento del dare-avere complessivo.

  • art. 2033 c.c.

    riguarda la ripetizione dell'indebito; la Cassazione esclude che la domanda dei garanti fosse riducibile a una mera ripetizione in proprio o per conto della società.

  • art. 1362 c.c.

    criterio di interpretazione della domanda processuale; la Corte territoriale avrebbe male qualificato la domanda dei ricorrenti.

  • art. 81 c.p.c.

    legittimazione ad agire in nome proprio per un diritto altrui; la Corte rileva che non era questa, in realtà, la struttura della domanda dei fideiussori.

  • art. 1247 c.c.

    la compensazione tecnica tra crediti diversi rileva solo se non vi è un'unica operazione economica e i rapporti sono autonomi; altrimenti si è in presenza di compensazione impropria/accertamento contabile.

  • art. 1853 c.c.

    invocato dai ricorrenti per la compensazione dei saldi di più conti; la Corte ne rinvia l'esame all'esito dell'accertamento preliminare sul collegamento funzionale dei conti.

  • art. 1944 c.c.

    richiamato in tema di obbligazioni del fideiussore e opponibilità delle eccezioni.

  • art. 1945 c.c.

    richiamato per l'estensione al fideiussore delle eccezioni opponibili dal debitore principale.

  • art. 102 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al litisconsorzio necessario; la Corte esclude che, per l'accertamento incidentale richiesto, sia necessario il coinvolgimento della società fallita.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti inammissibili.

Massime di principio

  • Quando il correntista o i suoi garanti deducono che più rapporti bancari siano funzionalmente collegati, il giudice deve verificare in via preliminare se il conto anticipi sia un conto autonomo oppure un mero strumento contabile accessorio dell'operazione di finanziamento complessiva.
  • Se il conto anticipi è parte di un'unica operazione economica con il conto corrente ordinario, il saldo passivo del primo non è autonomamente azionabile né valutabile isolatamente: occorre un accertamento unitario del dare-avere complessivo tra banca e cliente.
  • In presenza di un'unitaria operazione bancaria, la valutazione delle pretese contrapposte integra una compensazione impropria o un accertamento contabile, sottratto ai limiti propri della compensazione in senso tecnico.
  • La domanda del fideiussore non va confusa con la ripetizione dell'indebito in favore del debitore principale quando, in realtà, miri a far accertare l'esatto saldo del rapporto garantito e a opporre al creditore le eccezioni attinenti al rapporto principale.
  • Il giudice di merito deve esaminare le domande secondo la loro effettiva sostanza e funzione economico-giuridica, non secondo la sola qualificazione formale attribuita nella sentenza impugnata.
  • La compensazione in senso tecnico ex art. 1247 c.c. viene in rilievo solo se i rapporti sono davvero autonomi; se invece i saldi derivano da un medesimo rapporto complesso, prevale il mero conguaglio contabile tra poste contrapposte.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteFideiussioneCompensazioneImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaLitisconsorzio necessario

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