Cassazione Civile, Ordinanza n. 31340/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione all'esecuzione proposta da una società, destinataria di un precetto fondato su una sentenza che aveva parzialmente accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo dell'altra parte in una lite originata da un contratto di appalto di opera pubblica. Nel giudizio di merito si discuteva, in particolare, del corretto conteggio degli interessi dovuti sulla somma capitale e del momento dal quale essi dovessero decorrere. Il giudice d'appello aveva confermato la nullità del precetto nella parte in cui quantificava gli interessi, ma aveva ritenuto che gli interessi, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, decorressero non dalla pubblicazione della sentenza titolo esecutivo, bensì dalla notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, reputando tale atto manifestazione inequivoca della volontà di non adempiere e quindi mora del debitore. La ricorrente ha impugnato tale decisione con quattro motivi: 1) violazione delle norme processuali e dei criteri ermeneutici per avere la Corte d'appello interpretato in modo errato il titolo esecutivo e attribuito rilievo alla motivazione della sentenza presupposta; 2) violazione dei criteri interpretativi e del principio affermato da una precedente decisione di legittimità secondo cui, quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riduca la pretesa creditoria, gli interessi decorrono dalla pronuncia; 3) violazione dell'art. 1219 c.c. e delle norme sulla mora e sulle obbligazioni pecuniarie, sostenendo che non potesse configurarsi mora ex re prima che il credito fosse liquido ed esigibile; 4) erronea regolazione delle spese per asserita insussistenza di integrale soccombenza della debitrice opponente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ha accolto il terzo motivo e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato il principio secondo cui, in caso di revoca del decreto ingiuntivo in ragione della riduzione della pretesa creditoria azionata in via monitoria, ove manchino elementi per individuare una diversa epoca di conseguimento della liquidità, gli interessi sulla somma così determinata decorrono dalla data della pronuncia, momento in cui il credito diviene esigibile.
Norme richiamate
richiamato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta contro il precetto
richiamato quale norma sull'opposizione a decreto ingiuntivo, rilevante per la formazione del titolo e per l'accertamento del credito
richiamato in tema di costituzione in mora; la Corte esclude la mora ex re nella fattispecie valorizzata dal giudice d'appello
richiamato dalla ricorrente in tema di obbligazione pecuniaria portabile e di esigibilità
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sulle obbligazioni pecuniarie e sugli effetti del ritardo
richiamato dalla ricorrente in tema di interessi moratori
richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza degli interessi sulle somme di denaro
richiamato dalla ricorrente in tema di misura degli interessi
richiamato per la misura degli interessi applicabile alla somma dovuta
richiamato nei motivi di ricorso per vizio di violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
richiamato nei motivi di ricorso
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove
richiamato nei motivi di ricorso in tema di valutazione delle prove
richiamato nei motivi di ricorso e nella censura sul vizio motivazionale
richiamato quale criterio interpretativo applicabile anche ai provvedimenti giurisdizionali
richiamati dalla ricorrente a sostegno della censura sull'interpretazione del titolo
richiamato in tema di condanna alle spese secondo soccombenza
richiamato in tema di compensazione delle spese
Massime di principio
- L'interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e del titolo esecutivo giudiziale va compiuta secondo i canoni ermeneutici delle norme, ricercandone il significato oggettivo, e non secondo i criteri propri dell'interpretazione dei contratti o dei negozi.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, nel regime dell'art. 360, n. 5, c.p.c., ricorre solo se la motivazione è meramente apparente, irriducibilmente contraddittoria o composta da affermazioni inconciliabili; non è sufficiente il mero difetto di sufficienza argomentativa.
- Quando il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo riduce la pretesa creditoria e revoca il decreto nella parte eccedente, il credito residuo diviene esigibile solo con la pronuncia che lo accerta nel quantum, salvo che risultino elementi per individuare una diversa data di acquisita liquidità.
- In difetto di prova di una diversa epoca di liquidità del credito, gli interessi sulla somma riconosciuta decorrono dalla data della sentenza che definisce l'opposizione a decreto ingiuntivo, e non da un momento anteriore fondato sulla sola manifestazione di contestazione della debenza.
- La configurabilità della mora del debitore non può essere affermata prescindendo dal momento in cui il credito sia effettivamente liquido ed esigibile, quando la statuizione giudiziale sia quella che per prima ne determina l'ammontare dovuto.
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